Sentenza n. 2080/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00287/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto l’azione avverso il silenzio in relazione all’istanza di VIA per un impianto fotovoltaico PNIEC-PNRR da realizzare nel Comune di Sassari
Esito
Favorevole al ricorrente (ministeri appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva agito contro il silenzio serbato dai Ministeri sull’istanza, successivamente riformulata, volta a ottenere il provvedimento di VIA per un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 35 MW. Nel corso del giudizio era intervenuto il parere tecnico istruttorio contrario della Soprintendenza speciale per il PNRR, con conseguente mancato concerto del Ministero della cultura, e il Ministero dell’ambiente aveva rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la decisione sul contrasto ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988. Il TAR aveva ritenuto che tale rimessione non fosse idonea a interrompere l’inerzia. I Ministeri hanno appellato deducendo, in primo luogo, che la rimessione alla Presidenza del Consiglio costituisse l’unico strumento per superare il contrasto interministeriale e fosse quindi idonea a far venir meno l’inerzia, lamentando anche l’omessa integrazione del contraddittorio con la Presidenza del Consiglio. In secondo luogo, hanno contestato la ricostruzione del TAR sulla natura perentoria dei termini dei procedimenti VIA relativi ai progetti PNIEC, sostenendo che la normativa sopravvenuta di cui al d.l. 153/2024 avesse modificato tale disciplina.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha riformato la sentenza del TAR, dichiarando improcedibile il ricorso di primo grado ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto fondata la censura perché la richiesta del Ministero dell’ambiente di rimettere la soluzione del contrasto al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988, è atto idoneo a far venir meno l’inerzia ministeriale e determina l’improcedibilità dell’azione avverso il silenzio. Il codice dell’ambiente prevede tale meccanismo per superare il dissenso del Ministero della cultura e stabilisce che l’atto adottato dal Consiglio dei Ministri sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole. La delibera del Consiglio dei Ministri è un atto autonomo di alta amministrazione, destinato a comporre gli interessi pubblici confliggenti e a concludere il procedimento di VIA; non è quindi un atto politico insindacabile, sicché non si determina un vuoto di tutela. Il secondo motivo è stato invece respinto: anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. 153/2024, resta fermo il carattere perentorio dei termini di conclusione dei procedimenti VIA previsti dall’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006. I criteri di priorità tra i progetti PNIEC non derogano alla perentorietà dei termini. I progetti non prioritari devono essere comunque posti in istruttoria nei limiti della quota loro spettante, ma non possono precedere quelli prioritari soltanto perché presentati anteriormente. Le spese del doppio grado sono state compensate per la novità delle questioni connesse alla normativa sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988
La rimessione al Consiglio dei Ministri della soluzione del contrasto tra amministrazioni costituisce lo strumento previsto per superare il dissenso e un atto idoneo a far venir meno l’inerzia dell’amministrazione procedente.
art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 152/2006
In caso di dissenso del Ministero della cultura rispetto al parere della Commissione tecnica VIA-VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, può essere attivata la procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988.
art. 25, comma 2-quinquies, d.lgs. 152/2006
l’atto medesimo sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole
L’atto adottato per superare il dissenso del Ministero della cultura sostituisce il provvedimento di VIA favorevole e conclude il relativo procedimento.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
I termini di conclusione dei procedimenti VIA mantengono natura perentoria anche con riguardo ai progetti PNIEC.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
La disciplina dei criteri di priorità dei progetti PNIEC, anche dopo le modifiche normative sopravvenute, non esclude né deroga alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L’azione avverso il silenzio è improcedibile quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione pone in essere un’attività idonea a far venir meno l’inerzia contestata.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA o VAS, la rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della soluzione del contrasto tra il Ministero dell’ambiente e il Ministero della cultura, effettuata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988, costituisce un atto idoneo a far venir meno l’inerzia dell’amministrazione e rende improcedibile l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Quando il dissenso del Ministero della cultura impedisce il perfezionamento del procedimento di VIA, l’ordinamento individua nella procedura di composizione del contrasto prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. 400/1988 lo strumento per superare tale conflitto; l’atto conclusivo del Consiglio dei Ministri sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA favorevole.
- La delibera del Consiglio dei Ministri adottata per comporre il contrasto interministeriale nel procedimento di VIA è un atto autonomo di alta amministrazione, non un atto politico insindacabile, ed è pertanto soggetta alla tutela giurisdizionale secondo le regole proprie degli atti amministrativi.
- La disciplina dei criteri di priorità dei progetti PNIEC non deroga alla perentorietà dei termini di conclusione dei procedimenti VIA prevista dall’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. 153/2024.
- I progetti PNIEC non prioritari devono essere posti in istruttoria nei limiti della quota loro spettante, ma non possono essere trattati con precedenza rispetto ai progetti prioritari soltanto perché presentati per primi.
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