Cassazione Penale, Sentenza n. 35394/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per alcuni capi di imputazione (6), 7), 8), 9)) contestando la sussistenza delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente deduceva: insufficiente attualità delle esigenze cautelari dato il decorso di anni dall'ultima contestazione e l'assenza di segnalazioni; illegittima valorizzazione di una missiva rinvenuta in perquisizione; mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) che impedirebbero la reiterazione; insufficiente prova della aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis) e di agevolazione mafiosa, sostenendo che molte minacce sarebbero state meramente implicite o silenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la motivazione del Tribunale del riesame secondo cui: la distanza temporale non esclude le esigenze cautelari quando i fatti sono di eccezionale gravità e sono emersi atteggiamenti e legami sintomatici di perdurante pericolosità; le modalità delle condotte (ripetute occupazioni e danneggiamenti dei terreni, instaurazione di un regime di dominio territoriale e la paura diffusa tra le vittime) unitamente a dichiarazioni delle persone offese, risultanze captative e collegamenti con esponenti della consorteria mafiosa sono idonee a fondare sia i gravi indizi di reato sia la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (utilizzo del metodo mafioso)
La Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante del metodo mafioso sulla base di dichiarazioni delle vittime, acquisizioni captative e del contesto di controllo territoriale esercitato dalla famiglia Taranto; la presenza di minacce esplicite e della protezione/connessione con esponenti della consorteria mafiosa ha reso configurabile l'art. 416-bis.
art. 628, comma 3, n. 3 cod. pen. (aggravante per estorsione proveniente da soggetto associato)
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante soggettiva connessa alla provenienza qualificata della condotta intimidatoria, applicabile con riferimento alle condotte estorsive contestate.
art. 629 cod. pen. (richiami normativi all'aggravazione)
Richiamo normativo utilizzato nella giurisprudenza per collegare le aggravanti all'ipotesi di estorsione; nel caso concreto il Tribunale ha inquadrato le condotte nelle fattispecie aggravate richiamate.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. (pericolo di reiterazione)
Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte e dai collegamenti con l'ambiente criminoso anche se i fatti sono risalenti nel tempo; la Cassazione ha confermato che la persistenza di atteggiamenti e rapporti sintomatici di pericolosità legittima la custodia cautelare.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (sintesi del motivo in cassazione)
Norma procedurale citata per la sintesi dei motivi di ricorso; non incide sul merito penale della decisione.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. (adempimenti di cancelleria)
Norma richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione; prassi amministrativa accessoria alla pronuncia.
Massime di principio
- La distanza temporale tra i fatti e l'esecuzione della misura cautelare non impedisce l'applicazione della custodia cautelare se permangono elementi che indicano pericolosità o controllo territoriale; il tempo va valutato insieme alla gravità e alla natura sistemica delle condotte.
- Il 'metodo mafioso' ex art. 416-bis può essere riconosciuto non solo sulla base di minacce esplicite ma anche considerando il contesto di dominio territoriale, la paura diffusa tra le vittime, le dichiarazioni delle parti offese e collegamenti con esponenti della consorteria mafiosa; acquisizioni come captazioni e corrispondenza possono rafforzare tale valutazione.
- La configurabilità dell'aggravante soggettiva prevista dall'art. 628 (provenienza qualificata) può coesistere con l'aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso se i fatti e gli elementi probatori dimostrano sia la qualificazione individuale sia l'impiego del paradigma intimidatorio proprio delle organizzazioni mafiose.
- La scelta di misure cautelari meno afflittive deve essere valutata concretamente dal giudice con riferimento alla reale efficacia preventiva e alla specifica situazione; se vi è rischio di reiterazione, di inquinamento delle prove o di perdurante dominio criminale sul territorio, misure più severe possono risultare necessarie.
- In tema di estorsione con minaccia 'silente' esiste contrasto giurisprudenziale: in situazioni con minacce non esplicite occorre valutare se la provenienza 'qualificata' della condotta e il contesto intimidatorio siano comunque idonei a integrare l'aggravante del metodo mafioso.
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