Cassazione Penale, Ordinanza n. 31718/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna per concorso nel tentato furto in abitazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per concorso nel tentato furto in abitazione. Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione sulla responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto generico perché non indicava specificamente quali elementi della motivazione fossero censurati, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Il secondo motivo contestava un vizio di motivazione sulla determinazione della pena; la Corte lo ha ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, ribadendo che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e che nella specie la motivazione era adeguata.
Norme richiamate
richiamato quale base della configurazione del tentativo di reato contestato
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato contestato
richiamato quale fattispecie di tentato furto in abitazione oggetto della condanna confermata
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
impone che il motivo di impugnazione sia specifico; la censura generica è inammissibile
indicato tra i criteri legali che orientano la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
indicato tra i criteri legali che orientano la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza sulla motivazione della sentenza impugnata deve essere specifica: è inammissibile il motivo che si limiti a una censura assertiva o generica senza indicare puntualmente gli errori della decisione.
- La contestazione sulla quantificazione della pena non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito: la graduazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e dell'adeguatezza della motivazione.
- Una motivazione sulla pena è sufficiente quando dà conto, anche sinteticamente, degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai fini della commisurazione, in coerenza con i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime ordinario delle impugnazioni inammissibili.
Come è indicizzato
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