Cassazione Civile, Ordinanza n. 03039/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento, da parte della banca negoziatrice, di un assegno di traenza non trasferibile dell’importo di euro 12.800 a un soggetto diverso dal beneficiario. L’assegno era stato emesso per ordine e conto di un’impresa assicurativa. La società emittente agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale ex art. 43 del r.d. n. 1736/1933, o in subordine extracontrattuale, sostenendo che la banca avesse pagato senza identificare correttamente il presentatore secondo le regole richiamate dalla circolare ABI. Il tribunale accoglieva la domanda integralmente; la corte d’appello riconosceva invece un concorso di colpa dell’attrice per avere spedito l’assegno con posta ordinaria e riduceva il risarcimento a euro 6.400. Con il ricorso per cassazione la compagnia assicurativa deduceva, in sintesi, che: la banca non avesse specificamente allegato la spedizione dell’assegno per posta ordinaria e dunque non potesse operare la non contestazione; il fatto non fosse stato correttamente valutato ai sensi degli artt. 115, 167, 2697 e 1227 c.c.; non si potesse pretendere un appello incidentale da parte della parte totalmente vittoriosa in primo grado; la spedizione postale non integrasse di per sé condotta illecita o colposa, anche alla luce della disciplina del trasporto postale e del fatto che l’assegno non trasferibile non rientrerebbe nel divieto di invio ordinario; comunque, la corte territoriale avrebbe errato nel valutare il nesso causale e il concorso di colpa, trascurando il fatto intermedio costituito dalla perdita della custodia dell’assegno da parte del vettore postale. In particolare, i motivi sesto e settimo censuravano la mancata considerazione della condotta del terzo vettore come causa interposta o concausa necessaria, con violazione dei criteri di causalità e dell’art. 1227, primo comma, c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il sesto e il settimo motivo di ricorso, ritenendo che la corte d’appello avesse omesso di valutare l’intera catena causale e, in particolare, il fatto del terzo vettore postale, necessario per il passaggio dal rischio creato dalla spedizione all’evento dannoso finale. La decisione impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano, in diversa sezione, per nuovo esame della comparazione delle condotte e della graduazione delle responsabilità. I primi cinque motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
richiamato quale possibile fondamento della responsabilità della banca che abbia pagato l’assegno non trasferibile a soggetto diverso dal beneficiario.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare un vizio della motivazione/struttura della sentenza d’appello.
richiamato in relazione alla contestazione dei fatti allegati e alla pretesa non contestazione.
richiamato quanto agli oneri di allegazione e contestazione del convenuto.
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova.
applicato quale norma sul concorso colposo del creditore/danneggiato e sulla riduzione proporzionale del risarcimento in base al contributo causale della sua condotta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
rubrica dei motivi relativi a nullità/violazioni processuali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per contestare la pretesa necessità di appello incidentale.
richiamato per sostenere che la parte totalmente vittoriosa non fosse tenuta a proporre impugnazione incidentale o a riproporre la censura in appello.
richiamato come possibile base della responsabilità extracontrattuale.
richiamato tra le norme invocate contro la motivazione d’appello.
richiamato nella ricostruzione della disciplina del trasporto postale.
invocato per sostenere la responsabilità del vettore per perdita o avaria della cosa trasportata.
richiamato in tema di causalità materiale e concorso di cause.
richiamato in tema di concause e interruzione del nesso causale.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la possibilità di regresso tra coobbligati in caso di concorso di responsabilità.
artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973
richiamati per escludere che l’assegno non trasferibile rientri nel divieto di invio nella corrispondenza ordinaria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
rubrica dei motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel giudizio di risarcimento per pagamento di assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, il giudice deve valutare l’intera serie causale, includendo anche il fatto del terzo estraneo alla lite, se tale fatto abbia inciso sulla produzione dell’evento dannoso.
- Ai fini dell’art. 1227, comma 1, c.c., la condotta del danneggiato non può essere apprezzata in astratto o come mera creazione di un rischio: occorre verificare se essa abbia effettivamente concorso, secondo un nesso causale adeguato ed efficiente, alla concretizzazione del danno.
- Se tra la condotta del danneggiato e l’evento dannoso si inserisce l’inadempimento di un terzo che renda attuale il rischio inizialmente creato, il giudice deve ponderare anche tale anello intermedio nel riparto delle responsabilità e nella graduazione del concorso di colpa.
- La valutazione del concorso colposo ex art. 1227 c.c. richiede un accertamento causale completo; non è corretto imputare al danneggiato anche la responsabilità per il fatto del terzo senza distinguere il peso specifico delle singole condotte.
- Quando una parte totalmente vittoriosa in primo grado si limita a difendersi in appello, non può esserle opposta una preclusione derivante dalla mancata proposizione di appello incidentale se non aveva interesse a impugnare la decisione favorevole.
- La spedizione di un assegno non trasferibile tramite posta ordinaria non è di per sé sufficiente, da sola, a escludere il diritto del mittente al risarcimento o a integrare automaticamente un concorso colposo, dovendosi comunque verificare la concreta incidenza causale delle successive condotte di terzi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03001/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_civile · 11 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03002/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_civile · 11 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03003/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_civile · 11 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03005/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_civile · 11 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03006/2026 del 11/02/2026
- ordinanza_civile · 11 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03007/2026 del 11/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →