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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19390/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento del saldo prezzo di attrezzature vendute e installate per la lavorazione dell’uva da vino. La società acquirente si oppose deducendo che la fornitrice, con comunicazione del 26.11.2008, aveva riconosciuto vizi e difetti del materiale impegnandosi a eliminarli, ma poi non aveva eseguito le riparazioni. In appello la società acquirente sostenne anche di avere affidato a terzi i lavori di riparazione, per evitare l’aggravarsi del danno, e chiese il risarcimento dei costi sostenuti per le riparazioni e di un ulteriore danno da mancata utilizzabilità dei beni. Il ricorso principale censurava la sentenza d’appello per avere accolto l’eccezione di inadempimento nonostante il successivo disinteresse dell’acquirente all’adempimento della riparazione e per avere revocato integralmente il decreto ingiuntivo. Il ricorso incidentale contestava il rigetto della domanda risarcitoria, sostenendo che le spese per le riparazioni eseguite da terzi costituivano danno emergente direttamente derivante dall’inadempimento della venditrice e che il danno ulteriore doveva essere valutato equitativamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo che l’eccezione di inadempimento non fosse incompatibile con il fatto che l’acquirente avesse fatto eseguire a terzi le riparazioni, né con la domanda di risarcimento, e che tale condotta rendesse semmai definitivo l’inadempimento della controparte. Ha invece accolto il terzo motivo del ricorso principale, rilevando che la Corte di appello non avrebbe potuto revocare integralmente il decreto ingiuntivo senza confrontare i reciproci crediti delle parti: da un lato il credito monitorio per euro 24.896,00, dall’altro il controcredito dell’acquirente per euro 19.235,00, oltre all’eventuale danno ulteriore, escluso in appello. Ha accolto anche il primo motivo del ricorso incidentale, affermando che le spese sostenute per eliminare i vizi costituiscono danno emergente risarcibile ex art. 1223 c.c. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo incidentale e inammissibile il terzo. La sentenza impugnata è stata cassata nei capi accolti con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Lamentata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che vi sia stata violazione, poiché la decisione d'appello si è mantenuta entro il thema decidendum relativo all'inadempimento opposto al credito azionato.

  • art. 1460 c.c.

    L'eccezione di inadempimento opera come autotutela nei contratti a prestazioni corrispettive e può essere mantenuta anche se la prestazione originaria non è più eseguibile per fatti sopravvenuti, conservando rilevanza quale contestazione del credito avversario.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la responsabilità contrattuale della parte che non ha adempiuto all'obbligo di riparazione assunto.

  • art. 1223 c.c.

    Le spese sostenute per far eliminare i vizi da un terzo costituiscono perdita patrimoniale e quindi danno emergente direttamente conseguente all'inadempimento.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del danno ulteriore; la censura è dichiarata inammissibile perché generica e diretta a rivalutare apprezzamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere mantenuta anche quando la prestazione della controparte non sia più eseguibile per fatti sopravvenuti, purché permanga l'interesse della parte eccipiente a opporre l'altrui inadempimento quale fatto costitutivo o impeditivo del credito avversario.
  • La successiva esecuzione da parte del creditore di prestazioni sostitutive a mezzo di terzi non implica di per sé rinuncia all'eccezione di inadempimento né fa venir meno il diritto al risarcimento; tale comportamento può semmai confermare il carattere definitivo dell'inadempimento.
  • Quando ciascuna parte vanta un credito contrapposto, il giudice non può disporre la revoca integrale del titolo monitorio senza procedere al raffronto tra credito principale e controcredito allegato, verificando se e in che misura i rispettivi importi si compensino in fatto o in diritto.
  • Le spese sostenute dal contraente per eliminare vizi o difetti del bene, quando siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento dell'altra parte all'obbligo di riparazione o eliminazione dei vizi, integrano danno emergente risarcibile ex art. 1223 c.c.
  • La domanda di liquidazione equitativa del danno deve essere sorretta da allegazioni specifiche sui fatti costitutivi del pregiudizio; censure generiche o dirette a sollecitare una nuova valutazione del merito sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

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