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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35453/2026 del 06/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 26 maggio 2026 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona, emessa nell’ambito dell’applicazione della pena su richiesta delle parti. Con un unico motivo, deduceva l’errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere ricondotta all’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha rilevato che la censura era genericamente formulata e non rientrava nei motivi di ricorso consentiti contro tale tipologia di sentenza: l’erronea qualificazione giuridica può essere dedotta soltanto in caso di errore manifesto, immediatamente riconoscibile e privo di margini di opinabilità. Ha inoltre osservato che il giudice di merito aveva motivato, senza illogicità, l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità, valorizzando i quantitativi di hashish rinvenuti, il denaro in banconote di piccolo taglio e gli strumenti per il confezionamento delle dosi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché il motivo era non consentito rispetto alla sentenza impugnata e, comunque, genericamente dedotto. Ha richiamato il limite per cui, contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la qualificazione giuridica può essere contestata in cassazione soltanto se l’errore è manifesto, immediato e palesemente eccentrico rispetto all’imputazione. Nel caso concreto, inoltre, la motivazione del giudice di merito escludeva in modo non illogico la lieve entità in considerazione degli elementi di fatto indicati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi non consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata;

    La disposizione consente la declaratoria d’inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e senza formalità quando i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Ritenuto, infatti, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza

    Nelle sentenze di applicazione della pena su richiesta, la qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione solo se l’errore è manifesto, immediatamente apprezzabile e palesemente incongruo rispetto al capo d’imputazione; è inammissibile una doglianza generica e non autosufficiente.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Considerato che, peraltro, il Giudice dell'udienza preliminare nella sentenza impugnata ha diffusamente espresso, con motivazione non certo illogica, le ragioni che non consentono di ascrivere la condotta accertata all'ambito applicativo dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in ragione dei quantitativi di hashish rinvenuti complessivamente nella sua disponibilità, unitamente a somme di danaro, divise in banconote di piccolo taglio, e a strumenti atti al confezionamento delle dosi;

    La Corte ha ritenuto non manifestamente errata l’esclusione dell’ipotesi di lieve entità, considerando non illogica la valutazione complessiva dei quantitativi di stupefacente, del denaro in banconote di piccolo taglio e degli strumenti per il confezionamento delle dosi.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Considerato che invero, il motivo, peraltro genericamente dedotto, esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;

    La Corte ha ricondotto la sentenza impugnata alla tipologia per la quale la censura proposta non era un’impugnazione consentita.

Massime di principio

  • Contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, la doglianza di erronea qualificazione giuridica del fatto è proponibile in cassazione solo quando l’errore sia manifesto, immediatamente percepibile e palesemente eccentrico rispetto al contenuto del capo d’imputazione.
  • È inammissibile la censura sulla qualificazione giuridica che sia generica e non autosufficiente, quando la violazione di legge non emerga immediatamente dal capo d’imputazione e dalla motivazione della sentenza.
  • La valutazione dell’ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti può fondarsi sull’apprezzamento complessivo dei quantitativi, delle modalità di detenzione del denaro e della presenza di strumenti per il confezionamento delle dosi.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità

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