Cassazione Penale, Sentenza n. 21926/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nigro ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Lecce che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990 (illecito in materia di stupefacenti) e aveva modificato il trattamento sanzionatorio riconoscendo la continuazione con un fatto giudicato separatamente e già definitivo dal Tribunale di Brindisi, aumentando la pena di 4 mesi di reclusione e 400 euro di multa. Il ricorso contestava: 1) la motivazione dell'aumento per la continuazione esterna (mancanza di adeguata motivazione sulla quantificazione dell'incremento di pena per il fatto esterno); 2) la negazione delle attenuanti generiche, sostenendo che non era stato valutato adeguatamente la giovane età del ricorrente e la confessione resa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato manifestamente infondata la censura sulla negazione delle attenuanti generiche, confermando che la motivazione di merito ha valutato i rilievi difensivi e ha fondato la decisione anche sul precedente specifico del ricorrente. Ha invece accolto la censura riguardante il difetto di motivazione sull'aumento per la continuazione esterna: il giudice di merito non ha svolto alcuna argomentazione idonea a giustificare la determinazione dell'aumento di pena relativo al fatto esterno, mentre l'onere motivazionale è particolarmente stringente quando la continuazione è riconosciuta in appello e riguarda un fatto giudicato separatamente. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al profilo della quantificazione e motivazione dell'aumento per la continuazione esterna e ha rinviato per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello, lasciando invece definita la responsabilità penale del ricorrente.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
La norma è stata applicata per contestare il reato in materia di stupefacenti; la Corte d'appello ha confermato la responsabilità ai sensi di tale norma e la Cassazione ha mantenuto definita la condanna principale sotto tale capo d'imputazione.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 (giurisprudenza)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
Richiama il principio secondo cui, nel caso di continuazione, il giudice deve non solo individuare il reato più grave e la pena base ma anche calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; l'onere motivazionale è stringente, specialmente quando la continuazione riguarda fatti giudicati separatamente.
art. 624 cod. proc. pen. (menzione nel testo)
La menzione è utilizzata per indicare la definitività del giudizio di responsabilità già intervenuta per il fatto esterno; ne deriva che la questione di responsabilità di quel fatto non poteva essere riaperta, ma la quantificazione dell'aumento conseguente alla continuazione richiede motivazione specifica.
Massime di principio
- Quando la continuazione viene riconosciuta in appello con riferimento a un fatto già giudicato separatamente, il giudice che quantifica la pena deve motivare espressamente e distintamente l'aumento per ciascun reato satellite; la mancanza di tale motivazione determina annullamento parziale e rinvio.
- Lanegazione delle attenuanti generiche può essere confermata se la sentenza di merito ha valutato i rilievi difensivi e ha motivato la decisione, anche richiamando precedenti specifici del condannato; la mera invocazione della giovane età o della confessione può non essere sufficiente se il giudice ritiene prevalenti altri elementi.
- Se il giudizio di responsabilità su un fatto è già definitivo, la Cassazione non può rimettere in discussione la colpevolezza di quel fatto ma può scrutinare la correttezza del calcolo sanzionatorio derivante dalla continuazione e la relativa motivazione.
- In sede di impugnazione è strategico contestare specificamente la motivazione relativa alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, richiedendo che il giudice esprima un calcolo e una motivazione puntuale per ogni reato satellite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →