Cassazione Civile, Ordinanza n. 03986/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda contributi previdenziali dovuti alla gestione separata per l'anno 2009 da un'avvocata non iscritta alla Cassa forense. La Corte d'appello aveva ritenuto prescritti i contributi, rilevando che la richiesta di pagamento era stata notificata solo il 30 giugno 2015 e considerando irrilevante la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, in relazione agli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., sostenendo che la mancata indicazione in dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi avrebbe determinato la sospensione del termine di prescrizione. La resistente ha controricorso chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese. Pur precisando che la tesi della sospensione per omessa esposizione in dichiarazione non trovava sostegno nella giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ritenuto che, sulla base del diverso e complessivo assetto normativo e della giurisprudenza più recente, il credito non fosse prescritto al momento della notifica dell'atto interruttivo del 30 giugno 2015, perché il termine di pagamento del saldo 2009 doveva considerarsi differito al 6 luglio 2010.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
disciplina l'obbligo contributivo alla gestione separata; richiamato come base del credito contributivo azionato dall'ente previdenziale.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
richiamato dall'ente ai fini della disciplina della prescrizione dei contributi.
invocato in relazione al momento di decorrenza della prescrizione, collegato al termine di esigibilità del credito.
invocato dall'ente per sostenere una causa di sospensione della prescrizione; la tesi viene richiamata ma non accolta come fondamento decisivo.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
il differimento dei termini di pagamento previsto da questa disposizione rileva ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi per il 2009.
L. n. 244/1997
citata nel passaggio giurisprudenziale riportato dalla Corte per delimitare il novero dei contribuenti interessati dal differimento dei termini.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla gestione separata, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento del contributo e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione, rilevano anche eventuali differimenti normativi del termine di pagamento, che spostano in avanti il dies a quo.
- La mancata esposizione in dichiarazione dei redditi degli obblighi contributivi non è, di per sé, il fondamento decisivo per spostare la decorrenza della prescrizione, se il termine di pagamento risulta comunque differito da specifiche disposizioni.
- Quando il pagamento è differito per legge, l'atto interruttivo notificato entro il nuovo termine utile impedisce che il credito contributivo sia dichiarato prescritto.
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