Cassazione Penale, Ordinanza n. 23062/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per i reati contestati è rimasta ferma, non essendo stata accolta alcuna censura nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p. Il ricorso per cassazione contestava: il giudizio di responsabilità su entrambi i reati; la valutazione delle prove; il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva. La Corte rileva che le censure erano in parte una mera riproposizione di doglianze già esaminate dai giudici di merito e miravano sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti; in parte risultavano genericamente formulate e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base della condanna impugnata; il ricorso non ha scalfito l'accertamento di responsabilità per resistenza o violenza a pubblico ufficiale in forma aggravata/collegata alla fattispecie contestata.
Norma richiamata quale base della condanna impugnata; la Corte ha ritenuto inammissibili le censure contro l'affermazione di responsabilità per il reato contestato.
Richiamato solo indirettamente nel motivo sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Richiamato solo indirettamente per la recidiva; la censura sul bilanciamento con le attenuanti generiche è stata ritenuta generica e non decisiva in sede di legittimità.
Impone, in caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non sono scrutinabili in sede di legittimità le doglianze che mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, poiché tali apprezzamenti competono al giudice di merito.
- Il motivo di ricorso è generico quando non si confronta con le argomentazioni della decisione impugnata e non indica specifiche ragioni di erroneità della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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