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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31383/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che non fosse dimostrata la riconducibilità a lui dell'operazione fraudolenta. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il terzo motivo ha lamentato il diniego della sospensione condizionale della pena. Con il quarto motivo ha censurato il mancato applicazione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve ex art. 20-bis c.p., deducendo anche profili di genericità e di difetto di procura speciale nella richiesta formulata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati il primo, il secondo e il quarto motivo, e privo di specificità il terzo. Sul merito ha osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo adeguato la riferibilità all'imputato della truffa, valorizzando l'intestazione a suo nome dell'utenza telefonica utilizzata per inviare alla persona offesa una falsa bolla di spedizione e l'assenza di prova dell'asserito smarrimento della sim; ha inoltre rilevato che la particolare tenuità era preclusa dall'abitualità della condotta, desunta da due precedenti condanne specifiche per appropriazione indebita e truffa; quanto alla sospensione condizionale, il ricorso non si confrontava con il giudizio prognostico sfavorevole fondato sui precedenti specifici; infine, la richiesta di pena sostitutiva era stata ritenuta generica e comunque formulata in appello da difensore privo di procura speciale. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato per qualificare la condotta come truffa, integrata dall'invio alla persona offesa di una falsa bolla di spedizione, costituente artifizio.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile perché ostata dall'abitualità della condotta, desunta da precedenti specifici.

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    art. 591, comma 1, cod. proc. pen.

    Il terzo motivo è stato considerato inammissibile per difetto di specificità, perché non si confrontava con le ragioni del diniego della sospensione condizionale.

  • art. 20-bis c.p.

    Richiamato in relazione alla richiesta di applicazione della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva breve, ritenuta però generica e processualmente irrituale.

  • art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.

    comma 1-bis dell'art. 598 bis cod. proc. pen.

    La Corte rileva che la richiesta di pena sostitutiva era stata formulata prima dell'introduzione di tale comma, in un contesto in cui la domanda era generica.

Massime di principio

  • Ai fini della truffa, la prova della riferibilità dell'artifizio all'imputato può essere desunta anche da elementi oggettivi quali l'intestazione a suo nome dell'utenza telefonica utilizzata per inviare alla vittima documenti falsi, purché la motivazione sia logica e non manifestamente illogica.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è esclusa quando risulti uno dei presupposti ostativi previsti dalla norma, tra cui l'abitualità della condotta, che può essere desunta da precedenti penali specifici per reati della stessa indole.
  • Il motivo di ricorso contro il diniego della sospensione condizionale della pena deve confrontarsi specificamente con il giudizio prognostico espresso dal giudice di merito; in difetto, è inammissibile per carenza di specificità.
  • La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere specifica e tempestivamente formulata secondo le forme processualmente previste; una domanda generica o proposta da difensore privo di procura speciale non può fondare l'accoglimento della censura in cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'imputato è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieTruffaCause di non punibilitàPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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