Ordinanza n. 14/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 395/2025, resa tra le parti, reiettiva dell’istanza di sospensione degli effetti dell'ingiunzione a demolire n.-OMISSIS-, impugnata in prime cure;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di ingiunzione a demolire, con avvertenza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e delle aree pertinenti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto la domanda di sospensione dell’ingiunzione comunale di demolizione. Il TAR aveva ritenuto i motivi privi di consistente fumus boni iuris, disponendo tuttavia acquisizioni istruttorie sulla pratica di condono o sanatoria, sulle integrazioni documentali, sulle determinazioni comunali e sugli ulteriori atti utili. In appello sono stati dedotti motivi diretti a contestare la legittimità dell’ingiunzione, valorizzando la necessità di completare il quadro documentale relativo alla pratica di sanatoria o condono e di verificare la corrispondenza tra l’oggetto della sanatoria, riferito a superfici di 16,50 mq e 3,60 mq, e le opere contestate nel verbale di sopralluogo. L’appellante ha inoltre prospettato il rischio di un pregiudizio grave derivante dall’esecuzione della demolizione e dalla conseguente acquisizione dell’immobile e delle aree al patrimonio comunale.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR. Ai sensi dell’art. 62 c.p.a., ha verificato sommariamente fumus boni iuris e periculum in mora. Ha ravvisato un periculum qualificato perché l’ingiunzione imponeva la demolizione e prevedeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene, dell’area di sedime e dell’area necessaria per opere analoghe. L’esecuzione avrebbe potuto determinare una trasformazione definitiva dello stato dei luoghi e produrre effetti ablatori, non riducibili a un mero danno economico risarcibile, compromettendo l’utilità della successiva decisione di merito. Quanto al fumus, le censure non sono apparse manifestamente infondate, soprattutto in ragione della necessità di chiarire la pratica di sanatoria o condono, le relative integrazioni e il rapporto tra le superfici oggetto della pratica e le opere contestate. Il giudice ha inoltre ritenuto che la demolizione avrebbe potuto vanificare o depotenziare l’istruttoria già disposta dal TAR. Ha quindi sospeso l’efficacia dell’ingiunzione di demolizione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
il giudice d’appello, in sede cautelare, è chiamato a verificare, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase, la sussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris
In appello cautelare il giudice deve effettuare una verifica sommaria della non manifesta infondatezza delle censure e della concreta esigenza di tutela interinale, senza procedere a un accertamento pieno della fondatezza della domanda.
La pronuncia richiama gli effetti dell’ingiunzione di demolizione e dell’avvertenza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, valorizzandone la possibile gravità e irreversibilità ai fini cautelari.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, il giudice deve valutare sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora, verificando la non manifesta infondatezza delle censure e la concreta necessità di una tutela interinale, senza anticipare l’accertamento pieno riservato al merito.
- L’esecuzione di un’ingiunzione di demolizione può integrare un periculum in mora qualificato quando sia accompagnata dall’avvertenza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del bene e delle aree pertinenti, poiché può determinare una trasformazione irreversibile dello stato dei luoghi e incidere sull’assetto dominicale.
- Il pregiudizio derivante dall’esecuzione di un ordine di demolizione non è necessariamente riducibile a un danno economico risarcibile quando l’intervento possa produrre effetti materiali definitivi ed effetti ablatori, tali da frustrare l’utilità della decisione di merito.
- Quando il giudice di primo grado abbia disposto specifici incombenti istruttori per chiarire la legittimità di un provvedimento edilizio, l’esecuzione interinale dell’atto può essere sospesa se rischia di rendere inutilmente o significativamente meno efficace l’istruttoria e la successiva tutela di merito.
- In presenza di un periculum in mora grave e di un fumus boni iuris non manifestamente insussistente, il bilanciamento cautelare degli interessi deve orientarsi, di regola, alla conservazione dello status quo, per evitare che la tutela giurisdizionale divenga meramente teorica.
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