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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37705/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (aggiudicatario)

La controversia

Nel corso di una espropriazione immobiliare, il giudice dell'esecuzione dichiarava la decadenza dell'aggiudicatario di uno dei lotti e disponeva l'incameramento della cauzione, perché il saldo prezzo non era stato versato entro centoventi giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 587 c.p.c. L'aggiudicatario proponeva opposizione agli atti esecutivi, deducendo che nell'offerta aveva indicato un termine di otto mesi per il versamento del prezzo e che tale termine era stato espressamente richiamato dal professionista delegato nel provvedimento di aggiudicazione. Sosteneva quindi che non potesse essergli imputata la decadenza prima della scadenza del termine effettivamente assegnato. Con il ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., assumendo che il tribunale avesse erroneamente valorizzato il termine legale di centoventi giorni anziché quello concretamente fissato nei provvedimenti non impugnati.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che, ai fini della legittimità della declaratoria di decadenza dell'aggiudicatario ex art. 587 c.p.c., occorre guardare al termine concretamente assegnato per il versamento del saldo prezzo, e non a un diverso termine legale astratto, quando il provvedimento di aggiudicazione abbia richiamato espressamente il termine indicato nell'offerta dell'aggiudicatario e tale provvedimento non sia stato impugnato né revocato. Ha quindi cassato la sentenza del Tribunale di Trapani e, decidendo nel merito, ha annullato il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato la decadenza e disposto l'incameramento della cauzione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e novità della questione e per l'andamento del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 587 c.p.c.

    La decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del prezzo presuppone il mancato rispetto del termine effettivamente assegnato nel procedimento esecutivo.

  • art. 569, comma 3, c.p.c.

    Il termine per il versamento del prezzo è di regola non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, ma può essere più ampio in presenza di giustificati motivi e, nel caso concreto, il problema non era la legittimità astratta del termine, bensì il termine in concreto assegnato.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto/processo esecutivo.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di diligenza nella valutazione del comportamento dell'aggiudicatario.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come canone di esecuzione secondo buona fede.

  • art. 617 c.p.c.

    L'opposizione agli atti esecutivi è richiamata come rimedio avente carattere meramente rescindente, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto nel caso deciso.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con proposta del relatore.

Massime di principio

  • Nella procedura di espropriazione immobiliare, la decadenza dell'aggiudicatario per omesso versamento del prezzo va valutata in relazione al termine concretamente assegnato nei provvedimenti della procedura, se validamente adottati e non impugnati, non già solo al termine legale astratto.
  • Se il professionista delegato o il giudice dell'esecuzione assegnano un termine di pagamento del saldo prezzo più ampio e tale termine non viene tempestivamente impugnato o revocato, non è legittima la dichiarazione di decadenza fondata sul diverso termine legale ordinario.
  • L'eventuale illegittimità del provvedimento che abbia fissato un termine non conforme alla disciplina legale non può essere surrettiziamente fatta valere, a valle, per dichiarare la decadenza dell'aggiudicatario; il rimedio corretto è l'impugnazione del provvedimento o, nei limiti consentiti, la sua revoca.
  • Nell'opposizione agli atti esecutivi, quando la questione è puramente documentale e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito annullando direttamente l'atto esecutivo illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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