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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06126/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L’impresa, aggiudicataria di un appalto pubblico per lavori di risanamento di facciate e copertura di una scuola, aveva eseguito le opere in base al contratto originario e a successive varianti in aumento e in diminuzione. A lavori ultimati era sorto contrasto sul saldo: il Comune aveva trattenuto una parte del corrispettivo, imputando anche una penale per ritardo e contestando all’impresa di dover sopportare i costi di opere di completamento e di ripristino affidate a terzi. L’impresa aveva quindi chiesto in giudizio il pagamento delle somme ritenute ancora dovute, sostenendo, da un lato, che la penale applicata fosse illegittima o comunque ultra legem e, dall’altro, che non potesse operare la preclusione derivante dalla mancata iscrizione di riserve, perché le contestazioni riguardavano fatti successivi al certificato di ultimazione/regolare esecuzione e comunque estranei al regime delle riserve. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 165 e 174 del d.P.R. 554/1999, per avere la Corte d’appello applicato erroneamente la disciplina delle riserve e la decadenza del diritto a contestare il conto finale; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su un’eccezione di decadenza tardivamente introdotta dal Comune. Il Comune ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d’appello avesse ridotto la penale senza corretta applicazione dell’art. 145, comma 3, d.P.R. 207/2010 e senza considerare un punto decisivo della controversia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’impresa. Ha ritenuto che, in materia di appalti pubblici, il certificato di regolare esecuzione contenente il conto finale, se sottoscritto dall’appaltatore senza riserve, vincola quest’ultimo e costituisce prova idonea delle risultanze contabili; inoltre, l’appaltatore che pretenda maggiori compensi o rimborsi per pregiudizi o maggiori esborsi deve iscrivere tempestivamente riserve nella contabilità, esplicitarle e confermarle nel conto finale, altrimenti le risultanze contabili si intendono definitivamente accertate. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva accertato che l’impresa non aveva formulato riserve nel certificato di regolare esecuzione/conto finale né aveva confermato quelle precedenti, per cui non poteva contestare le risultanze finali. Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha chiarito che il giudice di merito non aveva deciso sulla base di una eccezione processuale di decadenza tardiva, ma aveva accertato l’insussistenza del diritto azionato alla luce delle norme applicabili e del capitolato speciale; pertanto, nessuna violazione dell’art. 345 c.p.c. sussisteva. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sulla riduzione della penale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed era comunque censura generica, non sorretta dalla trascrizione della specifica clausola capitolare rilevante. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti.

Norme richiamate

  • artt. 165 e 174 d.P.R. 554/1999

    In materia di appalti pubblici, la mancata iscrizione e conferma delle riserve nel conto finale preclude all’appaltatore di far valere maggiori pretese economiche rispetto a quanto contabilizzato.

  • art. 345 c.p.c.

    Non vi è violazione quando il giudice di appello non decide su una nuova eccezione processuale tardiva, ma accerta nel merito l’insussistenza del diritto azionato sulla base delle norme e del contratto.

  • art. 145, comma 3, d.P.R. 207/2010

    La censura sulla misura della penale attiene alla valutazione del giudice di merito e, se formulata in modo generico, non è idonea a fondare il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.

Massime di principio

  • Nel contratto di appalto pubblico, il certificato di regolare esecuzione o il conto finale sottoscritto dall’appaltatore senza riserve fa stato nei suoi confronti e impedisce successive contestazioni sulle risultanze contabili.
  • L’appaltatore che intenda ottenere maggiori somme per pregiudizi, maggiori oneri o compensi ulteriori deve iscrivere tempestivamente apposite riserve nella contabilità, esplicitarle e confermarle nel conto finale; in difetto, le risultanze della contabilità si intendono definitivamente accertate.
  • La disciplina delle riserve opera come strumento di tutela dell’interesse pubblico della stazione appaltante a conoscere subito le pretese dell’esecutore, così da poter verificare l’opportunità di proseguire o meno il rapporto.
  • In cassazione non è sufficiente censurare in astratto la decisione come fondata su un’eccezione tardiva se, in concreto, il giudice di merito ha deciso sulla base dell’accertamento dell’insussistenza del diritto azionato.
  • La censura relativa alla misura della penale è inammissibile se mira a sostituire la valutazione di merito del giudice e non è specificamente supportata dal contenuto della clausola contrattuale richiamata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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