Cassazione Civile, Ordinanza n. 03318/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano impugnato l'ordinanza della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta contro la stima dell'indennità di espropriazione relativa a un fondo destinato alla realizzazione di un centro sportivo polifunzionale. Sostenevano che il giudice di merito avesse erroneamente escluso l'ammissibilità della domanda di determinazione giudiziale dell'indennità, nonostante il decreto di esproprio fosse stato notificato ed eseguito, con immissione in possesso e successiva redazione del verbale. Deducevano inoltre la violazione delle norme sul procedimento espropriativo e sul processo civile, lamentando che non fossero stati valutati documenti ritualmente prodotti e che la corte d'appello avesse applicato in modo errato la disciplina del d.P.R. n. 327 del 2001, soprattutto quanto ai rapporti tra indennità provvisoria, indennità definitiva, opposizione alla stima e condizione di efficacia del decreto di esproprio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata, fondata sull'onere dei proprietari di allegare e provare non solo l'emanazione del decreto di esproprio, ma anche la sua notificazione e la sua esecuzione mediante verbale di immissione in possesso. Ha inoltre rilevato difetto di autosufficienza del ricorso, perché i documenti richiamati non erano stati riportati nei loro contenuti essenziali, e ha escluso che potessero essere prodotti per la prima volta in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 23 d.P.R. n. 327 del 2001
comma 1, lett. f) e lett. h); comma 2; comma 4
il decreto di esproprio dispone il trasferimento della proprietà sotto condizione sospensiva della sua successiva notificazione ed esecuzione; la fase esecutiva coincide con l'immissione in possesso e il relativo verbale.
art. 20 d.P.R. n. 327 del 2001
la norma disciplina la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione, funzionale alla eventuale cessione volontaria del bene; l'indennità provvisoria precede la determinazione definitiva.
art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001
prevede sia l'opposizione alla stima dell'indennità definitiva sia, comunque, la possibilità di chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità.
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
l'opposizione deve essere proposta entro 30 giorni dalla notifica del decreto di esproprio o della stima peritale se successiva al decreto.
art. 42 Cost.
il diritto all'indennizzo nasce contestualmente al provvedimento ablativo e deve essere garantito in misura giusta.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con autonomo riassunto del loro contenuto essenziale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il mancato esame di un documento è deducibile solo se il documento avrebbe con certezza condotto a una decisione diversa, con indicazione della sua decisività.
non consente la produzione per la prima volta in cassazione di documenti come il verbale di consistenza, ove necessari a fondare la censura.
richiamati dai ricorrenti come norme processuali asseritamente violate nella valutazione delle domande e delle prove.
Massime di principio
- Nel procedimento espropriativo disciplinato dal d.P.R. n. 327 del 2001, il decreto di esproprio attribuisce il diritto all'indennità, ma il suo effetto traslativo è subordinato alla notificazione e all'esecuzione del provvedimento, con immissione in possesso e verbalizzazione.
- L'opposizione alla stima e l'azione di determinazione giudiziale dell'indennità sono rimedi distinti ma entrambi richiedono l'esistenza del decreto di esproprio; quando l'indennità è solo provvisoria, la tutela giudiziale può essere esercitata per ottenere la quantificazione definitiva.
- L'onere di allegazione e prova grava sull'espropriato che agisce in giudizio: deve dimostrare non solo l'emanazione del decreto, ma anche la sua notificazione e la sua esecuzione, se questi fatti sono presupposto della domanda o della sua ammissibilità.
- In cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: il richiamo generico a documenti o atti non è sufficiente se non se ne trascrive o riassume il contenuto essenziale e se non si spiega perché il loro omesso esame avrebbe sicuramente mutato l'esito della controversia.
- Non è consentito introdurre per la prima volta in sede di legittimità documenti decisivi non prodotti nel giudizio di merito, quando la loro valutazione richiederebbe accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
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