Cassazione Penale, Sentenza n. 17057/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Pubblico Ministero aveva chiesto la revoca, ai sensi dell'art. 434 c.p.p., della sentenza di non luogo a procedere emessa dal G.U.P. (15/01/2016) nei confronti di Domenico Grande Aracri per il reato aggravato ex art. 416-bis c.p. (partecipazione a associazione mafiosa, "Locale di Cutro"). Il G.I.P. (ordinanza 11/11/2021) aveva dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo che mancasse il requisito della "casualità": le nuove acquisizioni (dichiarazioni di collaboratori e atti investigativi) sarebbero state frutto di un unico coordinamento investigativo e riferite alla medesima notitia criminis/allo stesso periodo. Il Procuratore impugnava sostenendo che le nuove indagini avevano riguardato l'ultrattività della consorteria in periodi successivi e che le prove erano state acquisite "aliunde"/casualmente, mentre la difesa sosteneva la continuità e la connessione temporale e investigativa con il procedimento già definito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per vizio di motivazione: il G.I.P. non ha spiegato concretamente perché mancasse la "casualità" delle nuove acquisizioni, limitandosi ad affermazioni apodittiche non aderenti alle risultanze documentali. Perciò l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al medesimo Tribunale (Sezione G.I.P.) in diversa composizione fisica per nuovo giudizio. La Cassazione non ha deciso sul merito della revoca, ma ha contestato la carenza motivazionale del provvedimento impugnato.
Norme richiamate
"sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio, il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza"
La norma consente la revoca della sentenza di non luogo a procedere quando sopravvengono o si scoprono nuove prove; la giurisprudenza richiede che tali prove provengano da altri procedimenti o siano raccolte incidentalmente/"casualmente" e non siano frutto di indagini proseguite ad hoc per predisporre il rinvio a giudizio.
Norma che disciplina la sentenza di non luogo a procedere, richiamata per il tipo di provvedimento oggetto di revoca.
Sez. U., sent. n. 8 del 23/02/2000 (Romeo)
"quegli elementi di prova provenienti da altri procedimenti o raccolti incidentalmente nel corso di indagini diverse, ovvero reperiti in modo casuale o spontaneamente offerti, che non siano frutto di un'attività investigativa proseguita ad hoc..."
Principio guida: la revoca è ammessa solo per prove acquisite "aliunde" o incidentalmente; non sono utilizzabili le prove derivanti da indagini svolte appositamente per riaprire il caso dopo il non luogo a procedere.
Reato contestato (associazione di tipo mafioso). Nel ricorso il P.M. ha invocato la natura di "permanenza/ultrattività" dell'associazione per sostenere che nuove acquisizioni su periodi successivi configurano notitiae criminis diverse; la Corte di legittimità non ha risolto il profilo sostanziale, ma ha posto l'onere di motivazione sul G.I.P.
Norma che disciplina il rimedio in Cassazione contro le ordinanze del G.I.P.; il ricorso è stato proposto ai sensi di tale articolo per vizio di motivazione e violazione di legge.
art. 623, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Base normativa per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata alla stessa autorità giudicante, in diversa composizione.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 434 c.p.p. il P.M. deve dimostrare che le nuove prove sono state acquisite "aliunde", in altri procedimenti o incidentalmente, o siano state spontaneamente offerte; non sono ammissibili prove frutto di indagini proseguite ad hoc contro il prosciolto dopo la chiusura del procedimento.
- Il requisito della "casualità" non è formale: il giudice deve motivare concretamente, esaminando atti e tempistiche, perché le nuove acquisizioni non derivano da una prosecuzione mirata delle indagini. Motivazioni apodittiche o generiche sono censurabili e portano all'annullamento.
- Quando il P.M. basa la richiesta sulla "ultrattività" o su periodi temporali diversi rispetto alla precedente istruttoria, occorre documentare chiaramente la diversità di oggetto e di arco temporale delle investigazioni per evitare la contestazione di identità di notitia criminis.
- La difesa può contrastare la richiesta dimostrando continuità investigativa, deleghe e attività svolte con riferimento al medesimo periodo/fatto; documenti e sequenza temporale degli atti sono decisivi.
- La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni probatorie: se la contestazione riguarda la fondatezza fattuale degli elementi raccolti, la Corte di legittimità valuta solo la correttezza della motivazione; in presenza di carenze motivazionali il rimedio è l'annullamento con rinvio.
- Prassi consigliata per il P.M.: conservare e produrre evidenze temporali e procedurali sull'origine delle nuove informazioni (data delle dichiarazioni, contesto investigativo, collegamento con altri procedimenti) per dimostrare la "casualità" o l'acquisizione "aliunde".
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