Cassazione Penale, Sentenza n. 38877/2023 del 25/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Le censure principali sono: mancata e lacunosa motivazione del riesame; assenza di elementi idonei a dimostrare la loro partecipazione stabile all'associazione mafiosa (art. 416-bis); critica alla attendibilità dei collaboratori di giustizia (in particolare Aniello Acunzo) e al valore probatorio delle intercettazioni e delle videoriprese; contestazione dell'integrazione del reato di favoreggiamento (per Sepe) e di usura e detenzione di armi (per Nappi); e deduzione della carenza delle esigenze cautelari attuali, atteso il decorso del tempo e la morte di alcuni soggetti ritenuti collegati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché manifestamente infondati. Ha ritenuto che le censure fossero generiche o non devolute alla Corte; ha confermato la correttezza della valutazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, rilevando riscontri nelle dichiarazioni dei collaboratori, nelle intercettazioni, nei controlli di polizia e nelle videoriprese. Quanto alle questioni interpretative delle intercettazioni e della credibilità delle fonti, la Corte ha ritenuto che si trattasse di valutazioni di merito non sindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
procedimento di riesame delle misure cautelari
Disciplina l'udienza di riesame; la Corte sottolinea l'onere della parte impugnante di devolvere specifiche doglianze di merito per consentire la cognizione piena del giudice del riesame e il sindacato in Cassazione
associazione di tipo mafioso
La Corte conferma che l'esistenza dell'associazione e le sue caratteristiche possono essere provate attraverso dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni, videoriprese e riscontri; tali elementi costituiscono gravi indizi ove valutati nel loro complesso
obbligo di motivazione del giudice del riesame
Il giudice del riesame deve motivare in relazione alla specificità delle censure: richiami all'ordinanza del GIP sono ammissibili se le censure sono generiche; invece, per censure specifiche è necessaria una risposta puntuale
presupposti per le misure cautelari (esigenze cautelari)
Regola generale sulle esigenze cautelari; la Corte ricorda che per i reati di cui all'art. 416-bis la valutazione deve tenere conto della speciale disciplina di cui all'art. 275, comma 3
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
doppia presunzione relativa per reati di mafia
Per i reati di tipo mafioso si applica una 'doppia presunzione relativa' di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere: il giudice non deve provare in positivo il periculum libertatis ma valutare se vi siano elementi idonei a smentire tale presunzione
limiti del sindacato in Cassazione
La Corte evidenzia che la Cassazione non può sindacare aspetti di fatto non devoluti o valutazioni di merito corrette salvo manifesta illogicità o travisamento probatorio
turbativa della funzione religiosa
Citato dalla difesa in relazione all'episodio dell'"inchino" della statua; la Corte rileva che l'evento rileva penalmente solo se integrasse la turbativa, circostanza non contestata né provata
Massime di principio
- In impugnazioni contro misure de libertate il ricorrente deve devolvere alla cognizione del giudice del riesame censure specifiche e documentate: censure generiche sono generalmente inammissibili.
- La valutazione della credibilità dei collaboratori di giustizia e l'interpretazione delle intercettazioni sono questioni di merito tipicamente riservate al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per manifesta illogicità o travisamento della prova.
- Nel caso di reati di tipo mafioso (art. 416-bis) opera una presunzione relativa (art. 275, comma 3 c.p.p.) in favore della sussistenza delle esigenze cautelari: per contrastarla è necessario offrire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di pericolo.
- Il tempo trascorso o la morte di un associato non sono, da soli, elementi sufficienti a dimostrare l'attenuazione del vincolo associativo; occorrono fatti nuovi o elementi concreti di disimpegno.
- Se il giudice del riesame richiama l'ordinanza del GIP può farlo validamente quando le doglianze difensive siano vaghe; se invece le doglianze sono puntuali, è necessario un esame motivato e specifico.
- Le prove indiziarie (intercettazioni, videoriprese, controlli ripetuti, dichiarazioni delle persone offese) valutate complessivamente possono configurare gravi indizi di partecipazione associativa anche in assenza di atti tipici ripetuti se emergono elementi di continuità e ruolo operativo.
- Per impugnare con successo la misura cautelare occorre non solo contestare in astratto la motivazione, ma indicare concretamente in che modo la motivazione sia illogica, assente o contraddittoria, con riferimento a elementi specifici del provvedimento impugnato.
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