Cassazione Penale, Sentenza n. 17815/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 11/05/2021 che aveva rigettato l'istanza ex art. 671 c.p.p. volta a ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato tra più delitti di calunnia (false denunce di smarrimento di assegni) giudicati con distinte sentenze di appello. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 627 comma 3 e 125 comma 3 c.p.p. e motivazione illogica: si è lamentato che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato gli indici sintomatici (identità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità analoghe) e avrebbe attribuito indebitamente rilievo alla sua biografia penale e a considerazioni sulla perdita di credibilità presso il sistema bancario, oltre a confondere la causale delle calunnie (tutela del merito creditizio) con la diversa causale relativa all'assunzione di obbligazioni per l'acquisto di beni voluttuari.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello, nel giudizio di rinvio, avesse compiuto il necessario e approfondito esame degli indici indicati: ha riconosciuto omogeneità e contiguità temporale delle condotte ma ha escluso la sussistenza di un "medesimo disegno criminoso" in quanto una delle calunnie (13/10/2008) risultava collegata all'emissione di assegni per consentire alla compagna l'acquisto di gioielli e fu posta in essere con la consapevolezza di non poter onorare il debito, elemento che la Corte ha ritenuto indicativo di una scelta estemporanea e non funzionale alla tutela del merito creditizio. La Corte ha inoltre spiegato che la biografia penale del ricorrente non è stata valorizzata di per sé ma in connessione con le specifiche circostanze dei fatti, con motivazione congrua e non manifestamente illogica. Per tali ragioni il ricorso non ha messo in luce vizi tali da giustificare l'annullamento dell'ordinanza. Infine è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta, in sede esecutiva, della declaratoria di reato continuato; il ricorrente aveva invocato questa disposizione per chiedere il riconoscimento della continuazione tra le diverse calunnie.
Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento sul procedimento in caso di rinvio; la censura riguardava il presunto mancato rispetto dei principi indicati nella sentenza rescindente e l'obbligo del giudice del rinvio di motivare secondo quei principi.
Richiamato nella denuncia di violazione procedurale; il motivo invocava errori nell'applicazione dei principi di diritto richiamati dalla sentenza di annullamento con rinvio.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. c) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione di legge e illogicità della motivazione ai sensi di tali letture.
Costituisce il fatto-reato (calunnia) delle false denunce di smarrimento di assegni alle quali si riferisce la domanda di riconoscimento della continuazione.
Consente la condanna alle spese processuali e alla liquidazione in favore della Cassa delle ammende; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000 al ricorrente per l'evidente inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 35806/2016 D'Amico; Sez. U, n. 28659/2017 Gargiulo)
Principi richiamati sul tema della continuazione: per riconoscere la continuazione, anche in fase esecutiva, è necessario accertare la sussistenza di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, causali, sistematicità) e non è sufficiente la mera contiguità cronologica o l'identità del titolo di reato.
Massime di principio
- La mera contiguità cronologica e l'identità del titolo di reato non sono sufficienti, in sede di esecuzione, per riconoscere la continuazione: il richiedente deve allegare e dimostrare elementi specifici e concreti che facciano emergere un progetto criminoso unitario.
- La valutazione della biografia penale del condannato non è in sè decisiva ma costituisce un indicatore che va ponderato unitamente alle circostanze specifiche dei singoli fatti; può contribuire a sostenere l'idea di una "scelta di vita" piuttosto che di un disegno unitario qualora emerga coerente con le condotte contestate.
- La diversa causale sottostante a singoli episodi (es.: ottenere credito/tutelare il merito creditizio vs. trarre vantaggio personale o favorire terzi per beni voluttuari) può escludere l'esistenza di un disegno criminoso unitario anche se le condotte sono simili nella modalità.
- Il giudice del rinvio deve compiere un esame motivato e puntuale degli indici sintomatici (omogeneità del bene tutelato, modalità, contiguità spazio-temporale, causali, sistematicità); una motivazione congrua che metta insieme questi elementi è difficilmente sindacabile in cassazione se non manifestamente illogica.
- Se il ricorso per cassazione non confronta compiutamente i profili con la motivazione resa dal giudice di merito, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile e condannare al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità sia evidente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17442/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17444/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17446/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17447/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17448/2022 del 04/05/2022
- Sentenza penale · 4 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 17449/2022 del 04/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →