Cassazione Civile, Ordinanza n. 01505/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta dopo il deposito dell'atto da parte della ricorrente e accettata dalla resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. È stato inoltre dato atto che le spese erano state regolate tra le parti con accordi privati, sicché non è stato disposto alcun provvedimento sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in materia di brevetto industriale promosso dalla società titolare del brevetto contro un concorrente che produceva e commercializzava camion "Canal Jet" con diversi modelli di naspo superiore. In primo grado era stata accertata la validità della frazione italiana del brevetto europeo e la contraffazione da parte del modello A; nel prosieguo era stata poi affrontata la quantificazione del danno, con un successivo arresto della Corte d'appello che aveva limitato il risarcimento ai soli veicoli del modello A, ritenendo non provata l'estensione della contraffazione agli ulteriori modelli B, C e C combi. Nel giudizio oggetto del ricorso, la società produttrice soccombente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Torino deducendo, con due motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione degli artt. 2909 c.c. e 39 c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso che vi fosse un giudicato interno o esterno sull'illegittimità anche dei modelli B, C e C combi, avrebbe male interpretato il petitum e l'oggetto delle CTU, e avrebbe trascurato che la domanda risarcitoria della controparte riguardava l'intera produzione di veicoli Canal Jet/ADR, con conseguente rischio di duplicazione dei risarcimenti tra procedimenti connessi. Prima della decisione, però, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., accettato dalla resistente.
Norme richiamate
richiamato come parametro della dedotta violazione del giudicato sostanziale; la Corte non entra nel merito della censura per intervenuta rinuncia al ricorso
invocato in relazione alla litispendenza e al rischio di duplicazione del risarcimento; la Corte non decide nel merito perché il giudizio si estingue
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma di legittimità richiamata per la censura di nullità/violazione processuale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di legittimità richiamata per la censura di violazione/falsa applicazione di legge
base della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente
richiamato nell'atto di rinuncia in relazione alla regolazione delle spese mediante accordi privati
Massime di principio
- Quando il ricorrente deposita rinuncia al ricorso per cassazione e la controparte la accetta, il giudizio di legittimità si estingue senza esame dei motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sulle censure di merito o di rito dedotte nel ricorso.
- Se le parti dichiarano di aver regolato privatamente le spese in occasione della rinuncia al ricorso, non occorre adottare una statuizione sulle spese del giudizio estinto.
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