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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20701/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto del 23/07/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare presentata dal detenuto, motivando l'inammissibilità con il fatto che la pena residua eccedeva i limiti previsti dagli artt. 47 e 47-ter ord. pen. Il ricorrente, tramite difensore, ha sostenuto che l'istanza era stata proposta ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., ossia per gravi condizioni di salute che giustificano il rinvio della pena ex artt. 146 e 147 cod. pen., e quindi non soggetta ai limiti di pena indicati nei commi 1 e 1-bis.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che l'istanza era effettivamente basata sulle condizioni di salute del ricorrente e, pertanto, ricadeva nell'ambito dell'art. 47, comma 1-ter, ord. pen., che permette la detenzione domiciliare anche quando la pena residua supera i limiti indicati nel comma 1. Di conseguenza il decreto impugnato, che aveva fatto riferimento ai commi 1 e 1-bis, è stato annullato e la causa è stata rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Torino per nuovo giudizio sulla richiesta.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Regola in generale i casi e i limiti per l'applicazione della detenzione domiciliare; il comma 1 fissa limiti ordinari di pena residua oltre i quali, in condizioni ordinarie, la detenzione domiciliare non è applicabile.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Contiene disposizioni integrative all'art. 47; in particolare il comma 1-ter stabilisce che la detenzione domiciliare può essere disposta anche quando la pena residua supera i limiti del comma 1 se la richiesta è fondata su gravi condizioni di salute che impongono il rinvio della esecuzione della pena (collegamento agli artt. 146 e 147 cod. pen.).

  • art. 47-ter, comma 1-ter ord. pen.

    Indicazione specifica che l'istanza basata su condizioni di salute rientra nell'ambito applicativo che esclude il limite di pena previsto dal comma 1, permettendo dunque la detenzione domiciliare anche se la pena residua eccede i limiti ordinari.

  • art. 146 cod. pen.

    Norma sul rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per gravi infermità o condizioni di salute che rendono impossibile o estremamente difficoltosa l'esecuzione.

  • art. 147 cod. pen.

    Norma sul rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena per condizioni di salute che rendono l'esecuzione particolarmente gravosa, collegata alla valutazione discrezionale del giudice.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la Corte di Cassazione, quale giudice del fatto processuale, può accedere agli atti e valutare la correttezza della qualificazione giuridica delle istanze.

Massime di principio

  • Se l'istanza di detenzione domiciliare è fondata su gravi condizioni di salute del detenuto, si applica l'art. 47, comma 1-ter, ord. pen., e non sono operativi i limiti di pena previsti dal comma 1; il giudice deve valutare la domanda alla luce di tale disposizione.
  • È fondamentale indicare chiaramente nel ricorso la base normativa della richiesta (distinguendo tra art. 47 comma 1/1-bis e art. 47-ter comma 1-ter): un errore di inquadramento può determinare il rigetto per motivazione inadeguata, ma è impugnabile.
  • Quando la decisione del giudice si fonda su un'applicazione errata della norma, la Corte di Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare il caso al giudice di merito perché valuti la richiesta conformemente alla corretta disposizione normativa.
  • Nelle istanze per motivi di salute il giudice dovrà valutare la documentazione medica e l'eventuale necessità di rinvio obbligatorio o facoltativo ex artt. 146 e 147 cod. pen.; la sussistenza di tali condizioni può giustificare misure alternative anche se la pena residua supera i limiti ordinari.
  • La difesa deve allegare e documentare con cura le condizioni di salute e i presupposti di legge per evitare che il provvedimento sia motivato su presupposti normativi diversi da quelli dedotti.

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