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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00242/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, riformando la decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato. Il gravame deduceva formalmente vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ma in concreto contestava la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito, sostenendo che la decisione fosse errata perché fondata su una lettura non condivisa del materiale probatorio, su una diversa ricostruzione dei fatti e su una differente valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile e dei testimoni. La vicenda riguardava un originario addebito di insolvenza fraudolenta, poi riqualificato in truffa aggravata, rispetto al quale la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente un solido quadro probatorio. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dagli elementi raccolti emergesse la responsabilità penale dell'imputato per uno dei due reati contestati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur prospettato come vizio di motivazione, sollecitasse in realtà una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo logicamente corretto e giuridicamente adeguato l'assoluzione, evidenziando l'assenza di un apparato probatorio sufficiente a sostenere sia l'originaria insolvenza fraudolenta sia la truffa riqualificata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La norma è richiamata per delimitare il vizio denunciabile in cassazione, ma il ricorrente vi ha ricondotto solo formalmente una censura che, nella sostanza, mirava a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 641 c.p.

    Richiamato come fattispecie originariamente contestata; la Corte osserva che la Corte d'appello ha escluso la prova degli elementi costitutivi del reato.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato come fattispecie nella quale era stata riqualificata l'imputazione; la Corte ribadisce che, per la truffa contrattuale, occorre il dolo iniziale e che la sua prova può derivare da elementi fattuali anteriori o successivi all'accordo, purché rivelatori dell'intento ingannatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del merito, né una nuova lettura delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è configurabile solo quando manchi un apparato argomentativo logico o sia ravvisabile una motivazione manifestamente illogica; non è invece deducibile per ottenere una diversa ponderazione dell'attendibilità delle fonti di prova.
  • La valutazione della rilevanza e dell'attendibilità delle prove appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione, salvo che la motivazione sia apodittica o logicamente incongrua.
  • Per la truffa contrattuale la rilevanza penale dell'inadempimento presuppone il dolo iniziale dell'agente, cioè l'intento fraudolento già presente al momento della stipulazione e capace di determinare la controparte alla conclusione del contratto mediante artifici o raggiri.
  • La prova del dolo iniziale può essere desunta da elementi fattuali eterogenei, anche successivi alla conclusione dell'accordo, purché idonei a rivelare retrospettivamente il proposito ingannatorio originario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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