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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09695/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 5 ottobre 2023. Dai passaggi dell'ordinanza emerge che la decisione di merito aveva ritenuto il ricorrente responsabile della condotta contestata, relativa a un reato di cui all'art. 336 c.p. I motivi di ricorso erano cinque: con il primo, il secondo, il quarto e il quinto si contestavano l'identificazione dell'imputato come autore della condotta, la necessità del dolo specifico per il reato contestato, la misura della pena e il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il terzo si sosteneva che la condotta dovesse essere qualificata come minaccia. Il ricorrente ha anche depositato motivi aggiunti. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero, per la maggior parte, riproduttive di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito, e che il terzo motivo fosse manifestamente infondato e generico.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi principali non erano consentiti in sede di legittimità perché riproponevano questioni già vagliate e disattese dai giudici di merito con motivazione corretta, coerente e priva di evidenti illogicità; il terzo motivo è stato reputato manifestamente infondato e anche generico, poiché non spiegava in alcun modo perché la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata come minaccia. Conseguentemente, l'inammissibilità dei motivi originari ha travolto anche i motivi aggiunti. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    È il reato oggetto della contestazione; la Corte richiama il profilo del dolo specifico richiesto dalla difesa come tema già scrutinato nei giudizi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte considera infondata la doglianza sul diniego della particolare tenuità del fatto, ritenendola già adeguatamente esaminata e respinta in merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando la motivazione della decisione impugnata sia giuridicamente corretta, coerente e immune da manifeste illogicità.
  • La deduzione di un diverso inquadramento giuridico della condotta deve essere sorretta da argomentazioni concrete e specifiche; una mera affermazione alternativa, priva di sviluppo argomentativo, è manifestamente infondata e generica.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere censurato in cassazione solo se la decisione di merito presenti vizi rilevanti nei limiti del sindacato di legittimità; altrimenti la doglianza è inammissibile se meramente reiterativa.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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