Cassazione Penale, Sentenza n. 30217/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Monastra ha impugnato la sentenza di condanna per diffamazione aggravata (messaggi e vignette inviati tramite WhatsApp tra il 13 e il 17 dicembre 2018) denunciando: a) insufficiente prova della comunicazione a piu persone, elemento necessario per il reato; b) illegittima applicazione dell'aggravante del mezzo di pubblicita in relazione all'uso di WhatsApp; c) vizio di competenza qualora l'aggravante fosse esclusa, poiche il reato sarebbe di competenza del Giudice di Pace.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello aveva desunto la comunicazione a piu persone da mere congetture (tenore dei messaggi, mancata indicazione del destinatario e diffusione tramite l'app), invertendo indebitamente l'onere della prova. I secondi e terzi motivi sono stati assorbiti, ma la Cassazione ha chiarito il principio consolidato secondo cui l'uso di WhatsApp non integra di per se l'aggravante del mezzo di pubblicita salvo prova che il messaggio sia stato diffuso in un gruppo con numero quantitativamente apprezzabile di partecipanti; ha altresi ribadito il principio della perpetuatio competentiae rispetto alla riequlificazione del reato. La sentenza impugnata e stata annullata e il processo e stato rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello di Messina per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
L'aggravante per l'uso di un "mezzo di pubblicita" non si ritiene integrata dall'invio tramite WhatsApp salvo che non sia provato che il messaggio sia stato diffuso in un gruppo con un numero quantitativamente apprezzabile di persone; l'onere della prova grava sull'accusa.
Richiamato dal ricorrente in relazione a vizi motivazionali e processuali; nella decisione non produce una nuova interpretazione rispetto ai principi affermati sulla prova della diffusione.
Citato nel motivo di ricorso in connessione a presunti vizi motivazionali; la Corte di Cassazione ha comunque deciso sul profilo probatorio e di diritto penale sostanziale relativo alla diffusione.
art. 48 d.lgs. 274/2000 (richiamato)
La Corte ha ricordato che l'art. 48 non opera quando la competenza del giudice superiore sia stata correttamente individuata in base all'imputazione originaria: vale il principio della perpetuatio competentiae anche se in seguito una diversa valutazione escludeva un'aggravante.
Massime di principio
- L'onere di provare che una comunicazione offensiva sia stata effettivamente trasmessa a piu persone grava sull'accusa; non e sufficiente desumere la diffusione da congetture sul tenore del messaggio o dal comportamento difensivo dell'imputato.
- L'invio tramite WhatsApp non integra automaticamente l'aggravante prevista dall'art. 595, comma 3, c.p.; tale aggravante richiede prova che il messaggio abbia avuto una visibilita potenzialmente ampia (es. gruppo WhatsApp con membri in numero quantitativamente apprezzabile).
- Le caratteristiche tecniche e la configurazione del mezzo di comunicazione vanno valutate caso per caso: alcuni social sono 'fisiologicamente' pubblici (Facebook, Instagram), altri (WhatsApp) sono tendenzialmente privati, salvo diversamente dimostrato.
- Non e lecito ribaltare sull'imputato l'onere di provare la non-diffusione: ogni inferenza circa l'intento divulgativo deve fondarsi su elementi probatori concreti e verificabili.
- L'esclusione successiva di un'aggravante non comporta necessariamente la perdita di competenza del giudice superiore se originariamente questa era stata correttamente individuata (principio della perpetuatio competentiae).
- In casi analoghi occorre raccogliere e documentare prove dirette di diffusione (liste destinatari, membri di gruppi, modalita tecniche di condivisione) prima di affermare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di diffamazione aggravata.
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