Cassazione Civile, Ordinanza n. 31549/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
In una controversia nata da un precetto di pagamento di euro 45.790, il debitore propose opposizione deducendo plurimi vizi; il tribunale accolse l’opposizione qualificandola come opposizione agli atti esecutivi e dichiarò nullo il precetto per mancanza dei requisiti di contenuto-forma, in particolare per l’omessa indicazione del titolo esecutivo. Il creditore impugnò la decisione, ma la corte d’appello dichiarò l’appello inammissibile ritenendo che la sentenza di primo grado avesse deciso solo sull’opposizione agli atti esecutivi, con assorbimento delle doglianze riconducibili all’opposizione all’esecuzione, sicché il mezzo di impugnazione corretto fosse il ricorso per cassazione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il creditore denunciò violazione e falsa applicazione degli artt. 480, 615 e 617 c.p.c., sostenendo che il primo giudice aveva in realtà deciso in modo assorbente solo sulla nullità del precetto senza pronunciare sull’opposizione ex art. 615 c.p.c., con conseguente appellabilità della sentenza, e aggiungendo che il precetto sarebbe stato valido perché in rinnovazione di un precedente atto recante gli estremi del titolo esecutivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché il ricorrente non contestava che il giudice di primo grado avesse deciso unicamente sul profilo qualificato come opposizione agli atti esecutivi, assorbendo le contestazioni di opposizione all’esecuzione; in tale situazione la corte d’appello ha correttamente applicato il principio dell’apparenza, individuando nel ricorso per cassazione il mezzo di impugnazione esperibile contro la sentenza di primo grado. La Corte ha inoltre osservato che la deduzione sulla riproposizione in appello delle questioni di opposizione all’esecuzione era comunque non dimostrata e non autosufficiente, e che le censure sulla validità del precetto erano inconferenti rispetto alla natura processuale della decisione impugnata. Non sono state liquidate spese per la mancata difesa dell’intimato. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
requisiti di contenuto-forma del precetto
La mancanza dell’indicazione del titolo esecutivo rileva come vizio del precetto nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi.
Le contestazioni sul diritto di procedere ad esecuzione forzata attengono all’opposizione all’esecuzione.
Le doglianze relative alla nullità formale del precetto rientrano nell’opposizione agli atti esecutivi.
Quando in primo grado siano state proposte contestualmente opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi e il giudice abbia deciso solo sulla seconda, la sentenza è ricorribile per cassazione.
art. 111 Cost.
È richiamato come fondamento della ricorribilità per cassazione della sentenza che decide solo sull’opposizione agli atti esecutivi.
Disciplina il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Introduce il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema delle opposizioni esecutive, il mezzo di impugnazione contro la sentenza di primo grado va individuato secondo il principio dell’apparenza, ossia in base alla qualificazione dell’azione compiuta dal giudice a quo, anche se tale qualificazione sia giuridicamente errata.
- Se nello stesso atto sono proposte contestualmente opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, e il giudice di primo grado decide soltanto su quest’ultima ritenendola assorbente, la sentenza non è appellabile ma è ricorribile per cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost.
- Le censure relative alla validità sostanziale del precetto sono inconferenti quando il giudizio impugnatorio riguarda esclusivamente il corretto regime processuale della decisione di primo grado.
- Nel ricorso per cassazione le deduzioni che presuppongono il contenuto dell’atto di appello devono essere specificamente trascritte o comunque rese verificabili, altrimenti difetta l’autosufficienza del motivo.
- In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
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