Cassazione Civile, Ordinanza n. 35320/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del tribunale che aveva revocato il decreto ingiuntivo e respinto la domanda di pagamento del professionista. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della propria ex cliente per il pagamento di compensi professionali relativi al patrocinio prestato in alcuni giudizi civili, per l'importo di euro 18.430,00. La cliente aveva proposto opposizione deducendo la prescrizione triennale del credito, l'erroneo calcolo dei compensi e l'avvenuto pagamento di euro 4.000,00 a saldo e stralcio del dovuto. Il tribunale, all'esito del giudizio di opposizione, aveva revocato il decreto e respinto la domanda del professionista, con condanna alle spese. Nel ricorso per cassazione il professionista ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione, sostenendo che il tribunale avesse errato nel ritenere non specifiche le contestazioni della cliente e che, a fronte di un'eccezione di pagamento asseritamente generica e non provata documentalmente, egli non fosse tenuto a una contestazione puntuale; con il secondo ha censurato la riduzione del compenso operata dal giudice di merito nonostante il decreto ingiuntivo e il parere del consiglio dell'ordine, lamentando inoltre che il valore della controversia fosse stato determinato sulla base di una rendita catastale non aggiornata. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo per difetto di specificità e perché la contestazione dell'eccezione di pagamento andava formulata tempestivamente negli atti di costituzione; il secondo perché l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice deve rivalutare autonomamente le prove, senza vincolo derivante dal monitorio, e perché le doglianze sulla quantificazione erano generiche e introducevano questioni nuove di merito non esaminabili in cassazione.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come parametro della pretesa erronea valutazione delle contestazioni e delle prove; la Corte rileva tuttavia l'inammissibilità della censura per difetto di specificità.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare violazione di legge, ma la doglianza è ritenuta inammissibile perché non specifica e non autosufficiente.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per vizio motivazionale; la Corte non entra nel merito perché la censura non supera il vaglio di specificità e ammissibilità.
La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso è inammissibile quando non offre argomenti per mutare un orientamento consolidato di legittimità.
Richiamato per la definizione camerale del ricorso manifestamente inammissibile.
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
Richiamato come norma che consente la decisione in camera di consiglio nei casi di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura che denunci violazione del principio di non contestazione deve essere specifica e autosufficiente: è insufficiente un generico richiamo agli atti di merito senza indicare puntualmente il contenuto delle deduzioni avversarie.
- L'eccezione di pagamento può essere efficacemente introdotta dalla parte anche senza immediata produzione documentale; ai fini della non contestazione rileva la tempestiva allegazione del fatto, non la sua prova piena già in quella fase.
- La contestazione della controparte deve essere svolta negli atti di costituzione; la riserva di ulteriori deduzioni o difese formulata successivamente non sana la mancata contestazione tempestiva.
- L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione: il giudice deve rivalutare autonomamente tutte le risultanze istruttorie e non è vincolato dalla previa emissione del decreto.
- In cassazione non sono ammissibili censure meramente assertive sulla quantificazione del compenso se non sono indicati in modo puntuale gli atti rilevanti, le attività professionali contestate e le ragioni concrete per cui sarebbe dovuto un importo maggiore.
- Non possono essere introdotte in sede di legittimità questioni di merito non previamente dibattute nei gradi di merito.
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