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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51253/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che aveva confermato la responsabilità per estorsione. Lamentate: 1) omessa/illogica motivazione e violazione delle norme processuali (art. 190 e art. 495 c.p.p.) per la revoca, da parte del giudice di prime cure, dell'ammissione dell'esame testimoniale disposta ai sensi dell'art. 507 c.p.p.; contestata anche la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 2) travisamento delle dichiarazioni della persona offesa e vizio di apprezzamento probatorio sulla qualificazione del fatto (art. 629 c.p.), in particolare riguardo alla telefonata e alla dichiarazione attribuita al querelante/ricorrente ("io quelli ci devono guadagnare"); 3) censura sulla determinazione della pena e invocazione dell'applicazione del minimo edittale (art. 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. È stato ritenuto che: i giudici di merito (Tribunale e Corte d'appello) hanno formulato un apprezzamento conforme e fondato sulle stesse emergenze istruttorie; il potere del giudice di revocare prove già ammesse (art. 495 c.p.p.) è legittimo se la prova risulti superflua o incompatibile con la ragionevole durata del processo; l'omessa deduzione immediata della nullità da parte della difesa ha sanato il vizio; la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla valutazione del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se motivata; non è consentito al giudice di legittimità rivedere la valutazione di merito sui fatti. Rimangono confermate le condanne per estorsione (conforme valutazione dei fatti: Suriano ha svolto ruolo di tramite contribuendo all'estorsione). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 507 c.p.p.

    Consente al giudice di disporre l'esame testimoniale di persone non indicate nella lista del pubblico ministero; la prova richiesta dalle parti può essere ammessa discrezionalmente dal giudice di merito

  • art. 495 c.p.p.

    Il giudice può revocare una prova testimoniale già ammessa quando essa non sia più decisiva o risulti superflua; la revoca deve essere motivata e la nullità derivante dall'omessa motivazione deve essere eccepita immediatamente dalla parte, altrimenti si considera sanata

  • art. 603 c.p.p.

    Nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria è subordinata alla valutazione del giudice di incompletezza dell'indagine dibattimentale; la decisione sulla rinnovazione è rimessa al merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata

  • art. 606 c.p.p.

    Delimita i motivi di ricorso per cassazione: la Corte di legittimità non è chiamata a riesaminare la valutazione di merito dei fatti e delle prove salvo i vizi logici tassativamente previsti dalla norma

  • art. 629 c.p.

    Definisce il delitto di estorsione; la giurisprudenza ammette il concorso nel reato anche per l'intermediario che contribuisca consapevolmente all'ottenimento della somma, salvo che il suo intervento sia esclusivamente motivato da solidarietà verso la vittima

  • art. 133 c.p.

    Regola la determinazione della pena e i criteri di applicazione del trattamento sanzionatorio; la richiesta di applicazione del minimo edittale costituisce in sostanza una censura di merito non sindacabile in cassazione

  • art. 190 c.p.p.

    Richiamata nei motivi come parte delle norme processuali generali; pertinente alle questioni di forma e motivazione, ma il vizio denunciato non è stato ritenuto idoneo a fondare il ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di condanna al pagamento delle spese processuali e la possibilità di disporre somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile

  • art. 23, comma 8, DL 137/2020

    Norma procedurale utilizzata per trasmettere la requisitoria scritta della Procura Generale; conferma l'intervento del pubblico ministero nella fase di legittimità

Massime di principio

  • La revoca, da parte del giudice, di una prova testimoniale precedentemente ammessa è legittima se motivata dalla superfluità della prova o dalla compatibilità con la ragionevole durata del processo; la mancata contestazione immediata della revoca da parte della difesa ne determina la sanatoria
  • La richiesta di ammissione di prove tramite art. 507 c.p.p. e la scelta del giudice di merito di non assumerle non può essere trasformata in motivo efficace di cassazione quando la decisione è basata sulla valutazione dell'istruttoria compiuta dal giudice di merito
  • In cassazione è precluso riesaminare la valutazione di merito sui fatti e sulle prove: le censure devono inquadrare vizi di diritto o i vizi logici tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Chi interviene come tramite nelle trattative per il pagamento del cosiddetto "riscatto" può essere ritenuto concorrente in estorsione se la sua condotta consapevole ha agevolato o rafforzato la pretesa illecita, salvo provarsi che il comportamento era dettato esclusivamente da solidarietà verso la vittima
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) richiede che il giudice di merito accerti l'incompletezza del materiale probatorio e l'impossibilità di decidere senza ulteriori assunzioni di prova; tale accertamento è rimesso al merito
  • Le doglianze sulla determinazione della pena che si risolvono in una richiesta di diversa valutazione del trattamento sanzionatorio costituiscono tipicamente censure di merito e sono inammissibili in sede di legittimità

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