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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9202/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'applicazione della recidiva (qualificata come recidiva reiterata e infraquinquennale) contestando la violazione dell'art. 99, comma 4, c.p. e la carenza/inesattezza della motivazione sulla sussistenza della recidiva. Sosteneva che la Corte di appello, integrando la motivazione mancante del primo grado, aveva fondato la recidiva anche su una condanna per evasione che era divenuta irrevocabile solo successivamente alla commissione del reato contestato (16/10/2018), rendendo quella condanna inidonea a costituire titolo per la recidiva alla data del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto erronea la decisione della Corte di appello che aveva considerato la recidiva reiterata sulla base della condanna per evasione divenuta irrevocabile dopo la commissione del reato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e alla determinazione della pena (l'aumento di sei mesi applicato in appello sulla pena base di un anno) e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio su tali punti.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    reato commesso il 16 ottobre 2018

    norma del codice penale relativa al reato per il quale l'imputato è stato condannato; usata per identificare il fatto ascritto all'imputato

  • art. 99, comma 4, cod. pen.

    rilevata nella doglianza del ricorrente in relazione alla corretta applicazione della recidiva; la Cassazione ricorda che per valorizzare la recidiva è necessaria la definitività del precedente alla data del nuovo fatto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato rispetto alla sintetizzazione del motivo di ricorso nella motivazione della Cassazione; disciplina i limiti di esposizione del motivo nel ricorso

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, Rv. 274692)

    principio richiamato secondo cui non può concorrere alla recidiva una condanna non definitiva alla data del fatto successivo

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381)

    ulteriore richiamo al principio che la stabilità della condanna (definitività) è necessario requisito per fondare la recidiva e per consentire all'autore del nuovo reato di conoscere il proprio status giuridico

Massime di principio

  • Per fondare la recidiva reiterata è necessario che il precedente sia divenuto irrevocabile prima della commissione del nuovo reato: condanne divenute definitive successivamente non possono costituire titolo di recidiva.
  • Il giudice di appello può integrare la motivazione carente del primo grado quando l'appello evidenzia lacune, ma non può fondare la recidiva su elementi (es. condanne definitive) che non sussistevano alla data del fatto.
  • La valutazione della sussistenza e della tipologia della recidiva è un apprezzamento di merito che deve essere compiuto concretamente dal giudice del merito; la Cassazione può censurare l'illegittimità della motivazione e rinviare per nuovo esame.
  • L'effetto aggravante della recidiva richiede non solo un fatto storicamente accertato ma anche che l'imputato fosse in grado di conoscere le conseguenze penali dei precedenti: la definitività del precedente è essenziale anche sotto il profilo della prevedibilità per l'imputato.
  • In caso di vizio nella valutazione della recidiva la Cassazione può annullare limitatamente a quella parte della decisione e disporre il rinvio per la rideterminazione della pena da parte del giudice di merito.

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