Cassazione Penale, Sentenza n. 37431/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello sostenendo principalmente: 1) errata qualificazione dei fatti come associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.) anziché concorso di persone in reato continuato, per difetto di stabile vincolo associativo, organizzazione e permanenza del sodalizio; 2) vizio di attribuzione della responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni (in particolare con riferimento alla condotta tenuta durante la fuga in auto e alla presunta intesa istantanea tra gli occupanti), con critiche agli elementi probatori utilizzati; 3) carenza di motivazione sulla misura degli aumenti di pena ex art. 81 c. 2 cod. pen.; 4) per alcuni motivi, riconoscimento della desistenza volontaria rispetto a tentativi di furto; 5) doglianze generiche sul vizio di motivazione e sul trattamento sanzionatorio (riconoscimento attenuanti, valutazione ruolo degli imputati, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che la Corte territoriale e il G.i.p. avessero esposto motivazione congrua e sufficiente sui fatti e sugli elementi che giustificano la configurazione dell'associazione per delinquere (modus operandi comune, cassa comune, sopralluoghi, condivisione dell'attività, ecc.), nonché sull'intesa istantanea che giustifica il concorso nelle condotte di resistenza e lesioni. I motivi sono stati considerati, in massima parte, generici, inediti o mera richiesta di rivalutazione del merito, quindi non suscettibili di sindacato in sede di legittimità. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti condannati alle spese processuali, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (equo ristoro determinato in euro 4.000), e Bottoni Massimiliano e Andrea Orlando sono stati condannati anche a rimborsare le spese della parte civile Vanni Pardo per complessivi euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
È stata applicata la giurisprudenza che richiede una organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi e la consapevolezza della permanenza del vincolo per più reati; la Corte ha ritenuto sussistenti tali elementi sulla base del modus operandi, della cassa comune, dei sopralluoghi e della ripartizione dei compiti
art. 110 cod. pen. (concorso di persone)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui per il concorso di persone è sufficiente un'intesa spontanea anche estemporanea che fornisca un supporto causalmente efficiente; valutata l'intesa istantanea tra occupanti del veicolo ai fini della responsabilità per resistenza e lesioni
art. 81, comma 2 cod. pen. (continuazione e aumento di pena)
La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulle maggiorazioni applicate per la continuazione, rilevando la fondatezza della determinazione della pena da parte del G.i.p. e della Corte territoriale
artt. 56, 624-bis e 625 cod. pen. (tentativo e furto in abitazione)
Citate nelle doglianze difensive relative a presunte desistenze volontarie e alla quantificazione del minimo edittale; la Corte ha ritenuto le censure generiche e inammissibili
art. 582, 585, 576 cod. pen. (lesioni aggravate e circostanze)
Richiamate nella disquisizione sui minima edittali e sulla congruità delle pene per le lesioni aggravate: la Corte ha corretto le imprecisioni difensive sul minimo edittale e confermato la congruità della pena
art. 173 d. att. cod. proc. pen. (termini di impugnazione)
Richiamato in apertura come limite procedurale alla cognizione della Corte di cassazione
art. 591 cod. proc. pen. (impugnazione di appello e specificità delle censure)
Usato per motivare l'inammissibilità di censure new/not specifiche in cassazione e richiedere adeguata specificità in sede di appello
art. 606, comma 3 c.p.p. (motivazione del ricorso per cassazione)
Richiamato per rilevare che molte censure difensive non rispettavano i requisiti di specificità e non affrontavano compiutamente la motivazione impugnata
art. 616 cod. proc. pen. (spese e condanna per ricorsi inammissibili)
Base normativa per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e all'ammenda alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità delle impugnazioni
Massime di principio
- Per configurare l'associazione per delinquere non è necessario un apparato complesso: è sufficiente una organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi volta a un programma criminoso plurimo e la consapevolezza della persistenza del vincolo tra i partecipanti
- Il confine tra associazione e concorso in reato continuato dipende dall'esistenza di un vincolo durevole e di un programma criminoso indeterminato; l'esistenza di attività preparatorie ripetute, una cassa comune, sopralluoghi e modalità operative comuni rafforzano l'ipotesi associativa
- Un'intesa istantanea e spontanea intervenuta nel corso dell'azione può integrare il concorso di persone e giustificare la responsabilità per fatti istantanei di resistenza o lesioni; non è sempre necessario un accordo preventivo e duraturo
- In sede di cassazione le doglianze devono essere specifiche, valorizzando errori di diritto o travisamenti provatori ben circostanziati; le critiche generiche o la semplice richiesta di diversa valutazione del merito sono inammissibili
- Le contestazioni sulla determinazione della pena e sugli aumenti per continuazione richiedono motivazione precisa e confronto serrato con i punti della decisione impugnata; errori di fatto nelle difese (es. sui minimi edittali) indeboliscono il relativo motivo
- Il mancato esercizio di censure in modo complessivo e specifico in appello può comportare l'inammissibilità in cassazione della relativa critica, salvo questioni rilevabili d'ufficio
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37275/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37276/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37277/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37278/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37280/2023 del 13/09/2023
- Sentenza penale · 13 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37281/2023 del 13/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →