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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13934/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marando impugnava la determinazione degli aumenti di pena in continuazione esterna per i reati satellite del procedimento "Stupor Mundi", ritenendoli eccessivi e sproporzionati rispetto ai medesimi aumenti fissati nel processo Igres. Guarnieri contestava la motivazione sulla sua responsabilità per il reato fine di cui al capo E (importazione da Spagna di kg.62 di cocaina), sostenendo che l'identificazione come intermediario per il finanziamento dell'operazione si fondava su una lettura congetturale delle intercettazioni (in particolare sull'uso criptico del termine "documenti") e che, se venisse escluso tale coinvolgimento, veniva meno anche la prova della partecipazione all'associazione (capo A); lamentava inoltre eccessiva dosimetria della pena e il rigetto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Marando, la Corte ha ritenuto che le censure riguardassero valutazioni di merito non sindacabili in cassazione e manifestamente infondate, confermando la motivazione analitica della Corte territoriale sulla misura degli aumenti per i singoli reati satellite. Quanto a Guarnieri, la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello, in sede di rinvio, avesse colmato le lacune di motivazione segnalate dalla Suprema Corte, esponendo un quadro probatorio analitico basato sulle intercettazioni lette sinergicamente e sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia; perciò il ragionamento probatorio è stato considerato fondato e non meritevole di sindacato in cassazione. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati alle spese e ciascuno al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Di conseguenza restano confermate le pronunce di merito (in particolare, per Guarnieri la condanna alla pena determinata in sede di appello in riforma: anni 10 di reclusione e euro 40.000 di multa; per Marando la determinazione degli aumenti e della pena complessiva come deciso dalla Corte d'appello in ottemperanza al rinvio).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 80

    La Corte ha applicato l'aggravante e le modalità di aumento previste dall'art. 80, ritenendo sussistente l'aggravante per l'ingente quantitativo di droga e utilizzando il maggiorativo previsto (menzionata l'aumento della metà ex art. 80, comma 2, per la pena base).

  • codice penale, art. 78

    Il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. è stato richiamato per effettuare la riduzione della pena complessiva risultante dalla sommatoria degli aumenti (riduzione da anni 31 a 30 nella ricostruzione del merito).

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40/2019

    Richiamata in relazione al minimo edittale: la Corte territoriale ha fissato la pena base lievemente al di sopra del minimo risultante dalle indicazioni della Corte costituzionale, giustificando la scelta con i dati di fatto ritenuti aggravanti.

Massime di principio

  • La Cassazione non sindaca valutazioni di merito e la dosimetria della pena se adeguatamente motivate: i motivi che impugnano apprezzamenti critici del giudice di merito risultano inammissibili quando consistono in una diversa rilettura degli stessi fatti.
  • Il giudice di rinvio (in ottemperanza a un annullamento per vizio di motivazione) ha ampia autonomia e l'obbligo di colmare le lacune motivazionali; le sue nuove valutazioni, se articolate e sorrette da evidenze probatorie, sono difficilmente aggredibili in cassazione.
  • Le intercettazioni che utilizzano linguaggio criptico (es. il termine "documenti") possono legittimamente essere interpretate come riferimento a somme di denaro se ciò è coerente con il contesto cronologico, logico e con altri elementi investigativi; l'ipotesi alternativa proposta dalla difesa deve risultare plausibile e logicamente coerente per sovvertire tale interpretazione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute attendibili dal giudice, possono costituire elemento decisivo per radicare l'imputazione associativa, purché integrate da altri riscontri o valutazioni di coerenza.
  • La contestazione di eccessiva gravità della pena richiede che sia dimostrata un'errata applicazione di norme o un deficit motivazionale rilevante; la mera divergenza di apprezzamento sulla gravità della condotta non è sufficiente.
  • Il diniego delle attenuanti generiche va motivato con riferimento a elementi concreti (gravità dei fatti, ruolo nell'organizzazione); se la motivazione è esplicita e fondatasi su dati di fatto, anche questo rimane sottratto al sindacato di legittimità.

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