Cassazione Penale, Ordinanza n. 01268/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p. Resta ferma la statuizione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 495 c.p. e la rideterminazione della pena operata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità penale per il delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, rideterminando soltanto la pena a causa della discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza del Tribunale. I motivi dedotti riguardavano: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione, assumendosi che le false generalità non fossero state verbalizzate né sottoscritte e che non fosse stata acquisita la patente di guida asseritamente esibita; 2) l'erroneo mancato riconoscimento della desistenza volontaria o del recesso attivo; 3) la non corretta valutazione della prova secondo l'art. 192 c.p.p.; 4) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione di una pena troppo distante dal minimo edittale. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi non deducibili in sede di legittimità perché generici e meramente reiterativi delle doglianze di appello, già motivate e disattese dal giudice di merito; ha ribadito che il reato si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione mendace perviene al pubblico ufficiale, che è superflua l'acquisizione della patente e irrilevante la successiva riproduzione delle false dichiarazioni in un atto pubblico, e che non è configurabile il tentativo né la desistenza o il recesso attivo quando l'interruzione dell'azione dipenda da fattori esterni. Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la dosimetria della pena e il giudizio sulle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che aveva congruamente valorizzato i precedenti penali, la sottoposizione a sorveglianza speciale, la finalità elusiva della condotta, la capacità decettiva e la personalità dell'imputato.
Norme richiamate
Il delitto di false attestazioni o dichiarazioni a un pubblico ufficiale si perfeziona quando la dichiarazione mendace perviene al pubblico ufficiale; è irrilevante la successiva riproduzione in un atto pubblico e non è necessaria l'acquisizione del documento eventualmente esibito.
La valutazione dei dati probatori è censurabile in cassazione solo nei limiti propri del vizio di motivazione e non tramite una rilettura del compendio probatorio già esaminato dal giudice di merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale si consuma con la semplice ricezione della dichiarazione mendace da parte del pubblico ufficiale, senza che sia necessario un successivo atto scritto o la verbalizzazione formale dell'asserzione.
- Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella pedissequa reiterazione dei motivi di appello già motivatamente disattesi, quando la doglianza richieda una rivalutazione del fatto o della prova.
- La desistenza volontaria e il recesso attivo non sono configurabili quando l'arresto dell'azione derivi da fattori esterni e non da una autonoma e libera scelta dell'agente di interrompere l'iter criminoso.
- La prova della falsità dichiarativa non richiede necessariamente l'acquisizione del supporto materiale eventualmente mostrato all'operante, se la condotta mendace risulta comunque ricostruita in modo logicamente coerente dal giudice di merito.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione dia conto degli elementi ritenuti rilevanti e non sia meramente apparente.
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