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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01780/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP: (1) contestavano la determinazione della competenza territoriale, sostenendo che i reati ritenuti "più gravi" non potevano essere individuati ai sensi dell'art. 16 c.p.p. per ragioni di specificità edittale e che sarebbe dovuto trovare applicazione il criterio speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000; (2) censuravano la motivazione del Tribunale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, lamentando valutazione parziale e generica delle risultanze investigative e l'assenza di prova di collegamento diretto dei due fratelli con altri indagati; (3) contestavano le esigenze cautelari e la loro motivazione, osservando la cessazione societaria, il tempo intercorso tra i fatti e, per Busto Ciro, lo stato di incensuratezza, chiedendo la non proporzionalità o inutilità della custodia in carcere

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il dubbio sulla competenza territoriale: ha confermato l'applicabilità dell'art. 16 c.p.p. per connessione, individuando come reati più gravi quelli degli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 commessi nel 2018 a Cercola (competenza del Tribunale di Nola), e ha escluso l'applicazione del criterio suppletivo dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 solo se non è noto il luogo di emissione delle fatture, mentre qui il luogo risultava noto. Sui secondo e terzo motivi la Corte li ha dichiarati inammissibili per genericità intrinseca ed estrinseca e ha ritenuto che il Tribunale della Libertà avesse motivato adeguatamente sia la gravità indiziaria (ruolo dei ricorrenti nell'organizzazione della frode carosello, gestione delle società, contatti internazionali, elementi probatori) sia le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inefficacia delle misure meno afflittive, negativa personalità). La Corte ha inoltre disposto la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti e il versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 74/2000

    Competenza per territorio. 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato. [...]

    Il criterio speciale del luogo di accertamento opera solo se non è noto il luogo di effettiva emissione/rilascio delle fatture; quando il luogo è noto, prevalgono i criteri ordinari di competenza (art. 8 e, per connessione, art. 16 c.p.p.)

  • art. 16 cod. proc. pen.

    Competenza per territorio determinata dalla connessione - 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato [...]

    Applicata per riunire le contestazioni: la competenza territoriale è stata attribuita al giudice del reato considerato 'più grave' (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000), commesso prima nel 2018 a Cercola, giustificando la competenza del Tribunale nella circoscrizione di Nola

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio ordinario di determinazione della competenza territoriale; qui integrato dalla valutazione di connessione e dalla specialità dell'art. 18 d.lgs. 74/2000

  • art. 2 d.lgs. 74/2000

    Ritenuto tra i reati più gravi (range edittale rilevante), utile per la determinazione della competenza ai sensi dell'art. 16 c.p.p.

  • art. 8 d.lgs. 74/2000

    Indicata come reato considerato più grave (emissione di fatture per operazioni inesistenti nel periodo considerato), con rilevanza ai fini della competenza territoriale

  • art. 39, comma 1, lett. a) d.l. 124/2019

    Richiamato per la determinazione del trattamento sanzionatorio vigente al momento dell'esercizio dell'azione penale (incidenza sul range edittale dei reati fiscali citati)

  • art. 12 lett. c) c.p.p.

    Richiamata la nozione di connessione (reati commessi per eseguire o occultare altri), a fondamento dell'applicazione dell'art. 16 c.p.p.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Citato come misura alternativa/ presidio che il Tribunale ha ritenuto inadeguato a prevenire la reiterazione di condotte fraudolente a distanza

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimento alle modifiche sul sindacato di legittimità della motivazione: la Corte ribadisce il limite a riesaminare il merito probatorio, potendo valutare solo la correttezza dell'iter argomentativo del giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'onere delle spese del procedimento imputato ai ricorrenti per inammissibilità del ricorso

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citate in tema di valutazione sull'eventuale mancata colpa nella presentazione del ricorso; la Corte non ha ritenuto che il ricorso fosse privo di colpa rilevante

Massime di principio

  • La competenza territoriale nei procedimenti connessi si determina con riferimento al reato 'più grave' ai sensi dell'art. 16 c.p.p.; il criterio speciale dell'art. 18 d.lgs. 74/2000 (luogo di accertamento) è residuale e vale solo se non è noto il luogo di emissione/rilascio.
  • In cassazione non è consentito un riesame libero e probatorio degli elementi fattuali: le critiche che mirano a una diversa valutazione delle prove o a una lettura alternativa del materiale indiziario sono inammissibili se non si dimostra un vizio di motivazione 'evidente' o la manifesta illogicità della decisione.
  • I motivi di impugnazione devono essere specifici e collegati alle ragioni del provvedimento impugnato; la genericità intrinseca o estrinseca dei motivi comporta l'inammissibilità.
  • La sussistenza delle esigenze cautelari può essere adeguatamente motivata anche valorizzando la pericolosità della condotta, la capacità tecnica dell'indagato nel settore (es. reati tributari), i rapporti transnazionali e la potenziale inefficacia di misure meno afflittive; la semplice dichiarazione di cessazione societaria o il tempo trascorso non sono automaticamente idonei a far venir meno il pericolo di reiterazione.
  • Quando la fattispecie prevede più fatti distribuiti su periodi e luoghi diversi, l'applicazione del principio che più fatture nello stesso periodo di imposta costituiscono un unico reato è rilevante per la determinazione della competenza territoriale e non può essere elusa con una diversa ricostruzione puramente teorica.

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