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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33530/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della regolare definizione della controversia mediante definizione agevolata delle liti pendenti e, verificata la ricorrenza dei presupposti normativi e l'assenza di diniego, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197/2022. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del medesimo comma.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, in riforma del primo grado, aveva annullato due avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro per l'anno 2012. Il contribuente ha resistito con controricorso e, successivamente, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere deducendo di essersi avvalso della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022, con pagamento delle rate dovute. La Corte ha verificato la presentazione della domanda, il pagamento e l'inclusione della controversia nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, nonché l'assenza di diniego della definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando la lite tributaria pendente risulta validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge speciale, e non vi è diniego dell'Amministrazione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • L'inclusione della controversia nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi della disciplina acceleratoria, costituisce elemento documentale idoneo a comprovare la definizione della lite.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina espressa.
  • La verifica della Corte si concentra sui presupposti formali e sostanziali della definizione agevolata: presentazione dell'istanza, pagamento dovuto, riferibilità della lite ai giudizi definibili e mancanza di diniego.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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