Cassazione Civile, Ordinanza n. 33530/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della regolare definizione della controversia mediante definizione agevolata delle liti pendenti e, verificata la ricorrenza dei presupposti normativi e l'assenza di diniego, ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197/2022. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del medesimo comma.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che, in riforma del primo grado, aveva annullato due avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro per l'anno 2012. Il contribuente ha resistito con controricorso e, successivamente, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere deducendo di essersi avvalso della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti prevista dalla L. n. 197/2022, con pagamento delle rate dovute. La Corte ha verificato la presentazione della domanda, il pagamento e l'inclusione della controversia nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, nonché l'assenza di diniego della definizione agevolata.
Norme richiamate
L. 31 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 186 e segg.
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti determinano la regolare definizione della controversia, se non risulta un diniego ai sensi del comma 200.
L. 31 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198
In presenza della definizione agevolata della lite pendente, il processo deve essere dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
L. 31 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 200
Il diniego della definizione agevolata rileva come evenienza ostativa; nel caso esaminato la Corte ha rilevato l'assenza di un diniego allo stato.
D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, art. 40, comma 3, conv. in L. 21 aprile 2023, n. 41
L'inserimento della controversia nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate documenta, ai fini del giudizio di legittimità, la regolare definizione della lite e mira a ridurre i tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria pendente risulta validamente definita con la procedura agevolata prevista dalla legge speciale, e non vi è diniego dell'Amministrazione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'inclusione della controversia nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi della disciplina acceleratoria, costituisce elemento documentale idoneo a comprovare la definizione della lite.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa disciplina espressa.
- La verifica della Corte si concentra sui presupposti formali e sostanziali della definizione agevolata: presentazione dell'istanza, pagamento dovuto, riferibilità della lite ai giudizi definibili e mancanza di diniego.
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