Cassazione Civile, Sentenza n. 26181/2020 del 17/11/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta previsto dall'art. 8, comma 5, L. 388/2000 da parte della società per pagare acconti IRES e IRAP 2007 non ancora sorti. L'Ufficio aveva contestato l'ammissibilità di tale compensazione in assenza di debiti d'imposta effettivi nell'anno precedente; la società sosteneva che poteva comunque determinare in via prognostica gli acconti e compensarli col credito maturato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia, confermando il principio secondo cui il credito d'imposta ex art. 8 L. 388/2000 può essere usato in compensazione soltanto per il pagamento di imposte effettivamente dovute e non per anticipi o acconti che non corrispondano a debiti reali. Nel caso di specie la società non ha dimostrato la sussistenza di un debito IRES corrispondente all'importo compensato (il quantum "prognosticamente" calcolato non trovava riscontro nella successiva dichiarazione), per cui la compensazione IRES è illegittima. Tuttavia la Corte ha confermato l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni per omesso versamento, ritenendo che l'art. 13 D.Lgs. 471/1997 si applica solo agli omessi/ritardati versamenti e non a condotte diverse finalizzate ad ottenere un vantaggio fiscale indebito; per tali ragioni le sanzioni sono state annullate. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 5, Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Il credito d'imposta previsto per le aree svantaggiate deve essere indicato in dichiarazione ma non è imponibile e può essere utilizzato solo mediante compensazione; tuttavia la compensazione è ammessa esclusivamente nei confronti di imposte effettivamente dovute e non per pagare anticipi o acconti privi di corrispondente debito reale
art. 17, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Disciplina il meccanismo della compensazione come strumento di pagamento fiscale; combinato con l'art. 8 L. 388/2000 impone l'immediata utilizzazione del credito come mezzo di pagamento, ma nei limiti di imposte effettivamente dovute
art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Prevede la sanzione amministrativa per omessi o ritardati versamenti. La Corte ha interpretato tale norma nel senso che la sanzione del 30% si applica solo se vi è un omesso o ritardato versamento e non a fattispecie diverse (es. uso indebito di un credito non spettante) che non integrano il presupposto normativo del tributo omesso
art. 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma processuale citata dall'Agenzia ai fini della censura; la Corte ha ritenuto inammissibili alcune eccezioni procedurali sollevate ma ha valutato nel merito la doglianza sulle sanzioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di diritto processuale civile richiamata per i motivi di cassazione (vizio di motivazione). La Corte ha valutato la presunta carenza motivazionale della sentenza di merito e l'onere della ricorrente di indicare e dimostrare gli elementi mancanti
Norme richiamate in tema di ammissibilità dell'impugnazione incidentale; la Corte ha ritenuto che l'atto dell'Agenzia conteneva l'indicazione sufficiente degli elementi necessari per valutare le ragioni dell'impugnazione
Massime di principio
- Il credito d'imposta riconosciuto ex art. 8 L. 388/2000 può essere utilizzato in compensazione solo nei confronti di imposte effettivamente dovute; non è legittimo utilizzarlo per pagare anticipi o acconti che non corrispondono a debiti reali.
- Quando si compensano acconti determinati con metodo prognostico, il contribuente deve poter dimostrare la ragionevole sostenibilità della previsione (documentazione contabile, elementi probatori) perché il debito considerato per l'acconto sia ritenuto effettivo ai fini della compensazione.
- L'applicazione di sanzioni per omesso versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997) richiede l'effettivo omesso o ritardato versamento; l'uso indebito di un credito non spettante costituisce fattispecie diversa che non giustifica automaticamente la sanzione prevista per l'omesso versamento.
- In sede di impugnazione è necessario segnalare e documentare in modo specifico gli elementi di fatto e di diritto che si ritengono omessi o viziati nella motivazione del giudice di merito; il semplice allegare una generica affermazione di aver avuto un debito non è sufficiente.
- Le contestazioni procedurali sull'ammissibilità degli atti di impugnazione (es. errori di forma o tardività) devono essere sollevate tempestivamente e con motivi specifici nell'atto di impugnazione; altrimenti possono essere ritenute inammissibili.
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