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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18715/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per quattro motivi principali: 1) violazione dell'art. 603 c.p.p. per omessa rinnovazione istruttoria dopo l'ordinanza di revoca della prova testimoniale, sostenendo che le deposizioni non assunte erano decisive per dimostrare la propria estraneità; 2) vizi motivazionali e violazione di legge relativamente alla affermazione di responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, contestando la valutazione delle prove e ritenendo attendibili le proprie spiegazioni e quelle documentali; 3) vizio motivazionale e illegittimità nella ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità (art. 61, n. 7 c.p.), per carenza di pregiudizio significativo alla persona offesa; 4) doglianza sulla dosimetria della pena ritenuta eccessiva o non correttamente motivata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile la maggior parte del ricorso con motivazione che ritiene irrilevanti, alla stregua del quadro probatorio, le prove testimoniali non assunte e conferma la logica della Corte territoriale che ha ritenuto dimostrata la bancarotta fraudolenta patrimoniale. Ha però accolto un profilo relativo alle pene accessorie: alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 222/2018 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha ritenuto illegittima la determinazione predeterminata della durata delle pene accessorie prevista dall'art. 216, ultimo comma, legge fall., ed ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo esame su quel punto. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Riferita alla possibilità di rinnovare prove testimoniali: la Corte ha ritenuto che l'omessa rinnovazione non abbia inciso sul diritto di difesa quando le prove richieste risultano superflue rispetto a un quadro istruttorio unitario e privo di alternative razionali

  • art. 216 legge fallimentare

    "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa" (testo censurato dalla Corte costituzionale)

    La formulazione fissa e predeterminata della durata delle pene accessorie è stata dichiarata incostituzionale; le pene accessorie devono essere determinate in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; la Cassazione ha annullato la determinazione delle pene accessorie operata in base al criterio illegittimo e ha rimesso la questione al giudice di merito

  • art. 61, n. 7 cod. pen.

    Riguarda l'aggravante per danno di rilevante gravità: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di interesse, essendo comunque rilevante che la vittima avesse proposto querela

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Principi e criteri per la determinazione della pena: la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria della pena è ampiamente riconosciuta e non è sindacabile in Cassazione se non per vizio logico o arbitrio; inoltre l'art. 133 è il criterio cui attenersi per la concreta determinazione delle pene accessorie dopo la dichiarazione di incostituzionalità

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 05/12/2018 e Sezioni Unite, sentenza Suraci del 28/02/2019

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la previsione della durata fissa delle pene accessorie nell'art. 216 l. fall.; le Sezioni Unite hanno stabilito che, a seguito di tale declaratoria, le pene accessorie devono essere determinate in concreto dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; tale illegittimità rende inammissibile o annullabile la determinazione della durata delle pene accessorie basata sulla norma censurata

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca l'omessa assunzione di prove soltanto se tale omissione abbia inciso sul diritto di difesa o sull'assetto probatorio in modo tale da rendere il processo viziato; se il collegamento logico e probatorio appare unitario e convincente, la mancata rinnovazione può essere ritenuta irrilevante
  • Le conclusioni fondate su una ricostruzione logico-circostanziale coerente e plurifattuale sono difficilmente travolte in Cassazione, a meno che non emergano illogicità macroscopiche o contraddizioni insanabili nella motivazione
  • Le censure sulla valutazione della credibilità e sulla dosimetria della pena sono in genere inammissibili in Cassazione se mirano a una rivalutazione normale del materiale probatorio: la sindacabilità è limitata all'arbitrarietà o al vizio logico
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie previste con durata predeterminata devono essere ricalcolate concretamente dal giudice ai sensi dell'art. 133 c.p.; la loro illegittimità formale è rilevabile d'ufficio in Cassazione e comporta annullamento con rinvio sul punto
  • La rilevanza di circostanze fattuali (aperture/chiusure rapide di conti, congruità temporale delle operazioni, partecipazione congiunta ad atti significativi) può consentire alla Corte di fondare una responsabilità anche in assenza di prove testimoniali richieste ma non assunte, quando emergano elementi fattuali forti e coerenti
  • Quando il ricorrente non dimostra l'effettiva utilità delle prove non assunte rispetto al quadro probatorio complessivo, la richiesta di rinnovazione risulta priva di rilievo ai fini della tutela del diritto di difesa
  • Le impugnazioni basate su censure meramente discrezionali (es.: congruità della pena, valutazione delle aggravanti/attenuanti senza prova di illogicità) sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione

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