Cassazione Penale, Sentenza n. 40460/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), sostenendo che la Corte di appello aveva argomentato solo con riferimento alla 'reiterazione delle condotte' e a pregresse violazioni. Inoltre censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con prevalenza sulle conseguenze della recidiva, lamentando omissione motivazionale in ordine al giudizio prognostico sulla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha ritenuto manifestamente infondato. Ha confermato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il diniego dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità sulla base della reiterazione delle condotte e delle numerose precedenti condanne (nove condanne dal 2014 al 2022) relative a fatti analoghi, applicando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla 'non abitualità del comportamento'. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione negativa della personalità dell'imputato quale elemento decisivo a giustificare il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede, fra i presupposti, la non abitualità del comportamento; la valutazione può fondarsi anche su un solo elemento decisivo e la reiterazione di illeciti analoghi ostacola il riconoscimento del beneficio.
I criteri di valutazione dell'entità della pena e dell'offesa possono essere esaminati selettivamente: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti rilevanti, anche non tutti quelli previsti dalla norma.
La concessione delle circostanze attenuanti generiche è giudizio di fatto e può essere esclusa con motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi (ad es. giudizio negativo sulla personalità), non sindacabile in Cassazione se congrua e non contraddittoria.
art. 648 cod. pen., secondo comma
Riferito alla circostanza attenuante applicata in primo grado per i reati di ricettazione; non è oggetto di censura nel ricorso di cassazione qui esaminato.
Norma richiamata in relazione alle condanne confermate per specifici delitti; citata nel resoconto della sentenza impugnata.
d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 291-bis e 296
Norme relative ai reati per i quali l'imputato è stato assolto dalla Corte di Appello; indicate nel sommario delle statuizioni di merito.
Dispositivo invocato per condannare il ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in ragione della responsabilità per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) il giudice può motivare il diniego richiamando anche un solo elemento decisivo tra quelli indicati dall'art. 133; non è necessaria una disamina esaustiva di tutti gli elementi.
- La 'non abitualità del comportamento' è preclusa quando l'autore abbia commesso, oltre al fatto per cui si procede, almeno altri due illeciti della stessa natura (Sez. U.), sicché la reiterazione di reati analoghi ostacola l'applicazione dell'art. 131-bis.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto: il giudice può escluderle valorizzando gli elementi che ritiene prevalenti (ad esempio la personalità e le pregresse condanne), e tale valutazione non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata.
- La Corte di legittimità verifica la congruità e la non contraddittorietà della motivazione, non la rinnovazione del giudizio di fatto; i motivi che denunciano mera insufficiente valutazione degli elementi di fatto sono, di norma, inammissibili se la motivazione risulta complessivamente congrua.
- La presenza di precedenti condanne per fatti analoghi può prevalere, in sede di bilanciamento, sugli elementi favorevoli all'imputato e giustificare il rifiuto di benefici come la particolare tenuità o le attenuanti generiche.
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