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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47330/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP. Le censure principali riguardano: 1) carenza o apparente motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio; 2) inesistenza dell'elemento soggettivo e assenza di riscontri contabili idonei a dimostrare l'illiceità delle operazioni (in particolare per la AL 410 s.r.l.); 3) mancata valutazione di documenti e memorie difensive e scarsa considerazione delle intercettazioni; 4) violazione del principio di proporzionalità e mancanza del periculum in mora relativo al sequestro dei beni e delle società; 5) dedotta sovrapposizione o assorbimento tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio; 6) rilievi procedurali relativi alla presunta inesistenza di autonoma valutazione del GIP delle risultanze investigative.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con riguardo a Mattia e Patrizia in quanto terzi interessati (possono contestare solo titolarità/disponibilità e assenza di contributo al reato). Ha invece rigettato i ricorsi di Giuliano e Giuliana nel merito: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione non apparente circa la configurabilità astratta dei reati contestati (associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio) e circa il periculum in mora, richiamando elementi investigativi quali versamenti ingiustificati, dichiarazioni confessorie e intercettazioni. La Corte ha inoltre rigettato la censura sulla presunta sovrapponibilità dei reati, ritenendo che le contestazioni fossero autonome e coerenti (investimento di proventi illeciti attraverso società formalmente intestate a familiari). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p., comma 1

    Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame impugnanti misure cautelari reali alla sola violazione di legge; il Collegio ricorda che non si procede in questa sede a sindacare i vizi logici della motivazione se non quando siano vizi di legge tali da rendere la motivazione del tutto inesistente o priva dei requisiti minimi.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Riferimento alla disciplina dei motivi di impugnazione; la Corte richiama che i vizi meramente logici o valutativi non sono sindacabili in cassazione nelle ordinanze di riesame salvo errori di diritto o motivazione radicale.

  • art. 512-bis c.p.

    Citato nella prospettazione difensiva come norma che non richiederebbe determinati elementi; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di errata sovrapposizione tra le fattispecie contestate (trasferimento fraudolento vs. autoriciclaggio), riconoscendo possibili autonome finalità e profili di responsabilità.

  • art. 648-bis c.p.

    Norma sul riciclaggio; utilizzata nel quadro interpretativo delle contestazioni sull'uso dei proventi illeciti nelle attività formalmente gestite da familiari.

  • art. 648-ter c.p.

    Norma sul reimpiego (autoriciclaggio) richiamata nella configurazione dell'utilizzo dei proventi illeciti mediante operazioni societarie riconducibili agli indagati o ai loro familiari.

Massime di principio

  • Il terzo che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo può in sede di impugnazione limitarsi a contestare la propria titolarità/disponibilità e l'assenza di un suo contributo al reato; non può in questa sede sindacare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare.
  • In cassazione contro ordinanze di riesame la sindacabilità è limitata a violazioni di legge o a vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto inesistente o priva dei requisiti minimi; critiche meramente valutative o di fatto sono generalmente inammissibili.
  • Per il sequestro preventivo di aziende e quote societarie il giudice può motivare il periculum in mora anche richiamando il concreto rischio di alienazione o di dispersione del profitto illecito; una motivazione succinta ma coerente e collegata agli elementi investigativi può essere sufficiente.
  • La convivenza delle imputazioni di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio è possibile se le contestazioni evidenziano autonome finalità o momenti diversi (es. intestazione fittizia per nascondere la provenienza e successivo reimpiego dei proventi nell'attività economica).
  • In sede cautelare il giudice può fondare il suo convincimento su un insieme di indizi (movimenti finanziari insoliti, dichiarazioni confessorie, intercettazioni, riscontri documentali): l'assenza di prova assoluta non esclude l'adozione di misure se sussiste gravità indiziaria e rischio di pregiudizio.
  • Le censure difensive relative alla proporzionalità della misura e alla mancanza di riferimenti contabili devono essere affrontate con argomentazioni di diritto ben fondate; tuttavia, ove il giudice riferisca i motivi del sequestro al valore e alla natura dei flussi documentati, la misura può essere ritenuta proporzionata.

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