Cassazione Penale, Sentenza n. 47330/2023 del 24/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di riesame che confermava il sequestro preventivo disposto dal GIP. Le censure principali riguardano: 1) carenza o apparente motivazione sulla sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio; 2) inesistenza dell'elemento soggettivo e assenza di riscontri contabili idonei a dimostrare l'illiceità delle operazioni (in particolare per la AL 410 s.r.l.); 3) mancata valutazione di documenti e memorie difensive e scarsa considerazione delle intercettazioni; 4) violazione del principio di proporzionalità e mancanza del periculum in mora relativo al sequestro dei beni e delle società; 5) dedotta sovrapposizione o assorbimento tra i reati di trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio; 6) rilievi procedurali relativi alla presunta inesistenza di autonoma valutazione del GIP delle risultanze investigative.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con riguardo a Mattia e Patrizia in quanto terzi interessati (possono contestare solo titolarità/disponibilità e assenza di contributo al reato). Ha invece rigettato i ricorsi di Giuliano e Giuliana nel merito: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato motivazione non apparente circa la configurabilità astratta dei reati contestati (associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio) e circa il periculum in mora, richiamando elementi investigativi quali versamenti ingiustificati, dichiarazioni confessorie e intercettazioni. La Corte ha inoltre rigettato la censura sulla presunta sovrapponibilità dei reati, ritenendo che le contestazioni fossero autonome e coerenti (investimento di proventi illeciti attraverso società formalmente intestate a familiari). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Limita il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame impugnanti misure cautelari reali alla sola violazione di legge; il Collegio ricorda che non si procede in questa sede a sindacare i vizi logici della motivazione se non quando siano vizi di legge tali da rendere la motivazione del tutto inesistente o priva dei requisiti minimi.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Riferimento alla disciplina dei motivi di impugnazione; la Corte richiama che i vizi meramente logici o valutativi non sono sindacabili in cassazione nelle ordinanze di riesame salvo errori di diritto o motivazione radicale.
Citato nella prospettazione difensiva come norma che non richiederebbe determinati elementi; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza di errata sovrapposizione tra le fattispecie contestate (trasferimento fraudolento vs. autoriciclaggio), riconoscendo possibili autonome finalità e profili di responsabilità.
Norma sul riciclaggio; utilizzata nel quadro interpretativo delle contestazioni sull'uso dei proventi illeciti nelle attività formalmente gestite da familiari.
Norma sul reimpiego (autoriciclaggio) richiamata nella configurazione dell'utilizzo dei proventi illeciti mediante operazioni societarie riconducibili agli indagati o ai loro familiari.
Massime di principio
- Il terzo che chiede la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo può in sede di impugnazione limitarsi a contestare la propria titolarità/disponibilità e l'assenza di un suo contributo al reato; non può in questa sede sindacare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare.
- In cassazione contro ordinanze di riesame la sindacabilità è limitata a violazioni di legge o a vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto inesistente o priva dei requisiti minimi; critiche meramente valutative o di fatto sono generalmente inammissibili.
- Per il sequestro preventivo di aziende e quote societarie il giudice può motivare il periculum in mora anche richiamando il concreto rischio di alienazione o di dispersione del profitto illecito; una motivazione succinta ma coerente e collegata agli elementi investigativi può essere sufficiente.
- La convivenza delle imputazioni di trasferimento fraudolento di valori e di autoriciclaggio è possibile se le contestazioni evidenziano autonome finalità o momenti diversi (es. intestazione fittizia per nascondere la provenienza e successivo reimpiego dei proventi nell'attività economica).
- In sede cautelare il giudice può fondare il suo convincimento su un insieme di indizi (movimenti finanziari insoliti, dichiarazioni confessorie, intercettazioni, riscontri documentali): l'assenza di prova assoluta non esclude l'adozione di misure se sussiste gravità indiziaria e rischio di pregiudizio.
- Le censure difensive relative alla proporzionalità della misura e alla mancanza di riferimenti contabili devono essere affrontate con argomentazioni di diritto ben fondate; tuttavia, ove il giudice riferisca i motivi del sequestro al valore e alla natura dei flussi documentati, la misura può essere ritenuta proporzionata.
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