Cassazione Civile, Sentenza n. 31343/2022 del 24/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti da Luisa Viviani alla Gestione separata per l'attività svolta nel 2009. Lamentava violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla sospensione per doloso occultamento del debito contributivo (art. 2935 e art. 2941, n.8 c.c.), nonché errata individuazione del dies a quo della prescrizione, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR potesse integrare occultamento doloso e sospendere il termine prescrizionale
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei termini esposti: ha dichiarato che la Corte d'appello ha errato nel far decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010, non avendo considerato il differimento fissato dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 che posticipava il pagamento al 6 luglio 2010 per i soggetti interessati. Ha inoltre precisato il principio secondo cui, quando in cassazione si deduce la sospensione della prescrizione, l intera fattispecie prescrizionale, compresa la corretta individuazione del dies a quo, rimane rimessa al giudice di legittimità e puo essere valutata d ufficio sulla scorta degli elementi acquisiti. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi enunciati
Norme richiamate
Richiamato come norma generale sulla prescrizione; la Corte ricorda che la prescrizione costituisce una quaestio iuris e il giudice può valutare d ufficio la decorrenza e la durata del termine
Prevede la sospensione della prescrizione in caso di doloso occultamento del debitore; l INPS sosteneva che l omissione del quadro RR potesse integrare tale occultamento, ma la Corte ha ritenuto preliminare individuare correttamente il dies a quo prima di decidere sulla sospensione
legge n. 335/1995, art. 2, commi 26-31
Norme che regolano la Gestione separata e l obbligo contributivo del libero professionista; la Corte sottolinea che l obbligazione contributiva nasce dalla produzione del reddito e non dalla mera dichiarazione fiscale
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
Stabilisce che i termini per il versamento dei contributi sono ancorati ai termini fiscali della dichiarazione dei redditi
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 12, comma 5
Attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di modificare termini e scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi, fondamento normativo dei D.P.C.M. che differiscono i termini di versamento
D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1
I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ... entro il 16 giugno 2010 ... effettuano i predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento
La Corte ha ritenuto che il d.P.C.m. abbia differito il termine di pagamento al 6 luglio 2010 per i soggetti interessati, fissando pertanto il dies a quo della prescrizione a quella data
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 55
i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati
Principio secondo cui la prescrizione decorre dalla data in cui i contributi erano dovuti, quindi dal termine di versamento stabilito dalla normativa applicabile
codice civile, artt. 2934, 2936, 2938
Richiamati per definire la natura della prescrizione, il carattere inderogabile del termine determinato dalla legge e l onere di allegazione degli elementi costitutivi dell eccezione da parte della parte che la invoca
Massime di principio
- Il dies a quo della prescrizione contributiva coincide con la scadenza del termine di versamento previsto dalla normativa vigente e da atti regolamentari collegati, non con la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
- I decreti attuativi (es. D.P.C.M.) emanati in base all art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997 possono differire i termini di versamento e devono essere considerati per individuare il dies a quo
- Quando in sede di impugnazione si deduce la sospensione per doloso occultamento, il giudice di legittimità può e deve esaminare d ufficio l intera fattispecie prescrizionale, compresa la corretta individuazione del dies a quo, purché la valutazione non richieda riscontri probatori nuovi
- L omissione di elementi nella dichiarazione dei redditi (ad es. quadro RR) può essere dedotta come fatto idoneo a integrare occultamento doloso, ma la verifica della sua efficacia sospensiva richiede prima la determinazione del termine iniziale della prescrizione
- Il giudicato interno può precludere il rilievo d ufficio solo se riguarda una parte autonoma e non pregiudiziale della decisione; l impugnazione anche parziale riapre la cognizione sull unita prescrizionale nel suo complesso
- Il giudice, anche d ufficio, deve qualificare i fatti e applicare la normativa pertinente sulla prescrizione e sulla sua sospensione, atteso che la decorrenza e la durata sono questioni giuridiche rilevabili in ogni stato del processo quando non contraddette da un giudicato formato su quella specifica statuizione
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