Cassazione Civile, Ordinanza n. 20724/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di indagini finanziarie svolte presso la sede di una società terza, erano stati rinvenuti assegni bancari emessi negli anni 2008 e 2009 in favore di un imprenditore individuale; l'Ufficio, rilevando che tali somme non erano state registrate, aveva emesso avvisi di accertamento per maggiori ricavi e maggiori imposte ai fini Irpef, Iva e Irap. I giudici di merito avevano annullato gli atti impositivi ritenendo fondate le difese del contribuente, che aveva giustificato gli assegni richiamando una scrittura privata con data certa relativa a reciproco sostegno finanziario mediante "assegni di giro". L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma prima dell'esame nel merito il contribuente ha depositato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, allegando la domanda presentata all'Amministrazione e la prova del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha accolto l'istanza del controricorrente di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata della controversia. Ha rilevato che le istanze di definizione per gli anni 2008 e 2009 erano state ricevute dall'Amministrazione finanziaria il 28 maggio 2019, che risultava versata la prima rata e che, nei termini di legge, l'Ufficio non aveva notificato diniego né era stata presentata istanza di trattazione. Ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. in legge, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, corredata dal pagamento della prima rata, può determinare l'estinzione del giudizio se non interviene diniego nei termini e se non viene chiesta la trattazione della causa.
art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018
Il termine del 31 luglio 2020 rileva per la mancata notifica del diniego da parte dell'Amministrazione finanziaria.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
In mancanza di diniego entro i termini e di istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992
La cessazione della materia del contendere nel processo tributario comporta l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'adesione del contribuente a una definizione agevolata prevista dalla legge, se perfezionata secondo le condizioni richieste e non seguita da diniego dell'Ufficio nei termini, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- La verifica della definizione agevolata richiede il riscontro della tempestiva presentazione dell'istanza, del pagamento della prima rata quando il beneficio è rateizzabile e dell'assenza di una istanza di trattazione nel termine previsto dalla disciplina speciale.
- Quando sopravviene una causa legale di estinzione del processo, la Corte non procede all'esame dei motivi di ricorso nel merito.
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