Cassazione Penale, Ordinanza n. 24429/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna per occupazione arbitraria di un immobile di proprietà pubblica. L'imputato aveva occupato un locale pubblico, destinandolo ad ufficio, e aveva perseverato nell'occupazione nonostante il diniego dell'autorizzazione richiesta e una successiva ordinanza di sgombero. In Cassazione ha dedotto, con il primo motivo, il vizio di motivazione della decisione di responsabilità per il reato di invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p., lamentando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità, sostenendo che le condizioni di bisogno avrebbero dovuto escludere l'antigiuridicità della condotta. La parte civile Comune di Lioni ha depositato conclusioni e nota spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero non specifici e sostanzialmente ripetitivi di censure già dedotte in appello e disattese dalla Corte territoriale. Nel merito del primo motivo ha osservato che la censura mirava surrettiziamente a una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, mentre la motivazione della sentenza impugnata era congrua nel valorizzare la consapevole e volontaria occupazione sine titulo del locale pubblico. Sul secondo motivo ha rilevato la manifesta infondatezza della tesi difensiva, ribadendo che lo stato di necessità può scriminare l'illecita occupazione solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non bastando una situazione di difficoltà economica permanente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 2.500 oltre accessori.
Norme richiamate
Il reato contestato è l'occupazione arbitraria di un immobile pubblico; la Corte valorizza la consapevole occupazione sine titulo quale elemento di responsabilità.
La causa di giustificazione dello stato di necessità è applicabile all'illecita occupazione di immobile solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non in caso di mera difficoltà economica permanente.
In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, essendo tale attività riservata al giudice di merito.
- L'occupazione sine titulo di un immobile pubblico integra il reato di cui all'art. 633 c.p. quando emerga la volontà consapevole di mantenere l'occupazione nonostante il diniego e l'ordine di rilascio.
- Lo stato di necessità può scriminare l'occupazione abusiva solo se sussiste un pericolo attuale e imminente di danno grave alla persona; una situazione di disagio abitativo o economico stabile non è sufficiente.
- La deduzione di una causa di giustificazione richiede la concreta allegazione dei presupposti normativi: in difetto, la censura è manifestamente infondata.
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