Sentenza del 22/07/2020 n. 15591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia aveva notificato avviso di accertamento per il 1998 per ricavi dichiarati inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri/studi di settore (D.P.C.M. 29/1/1996 e 27/3/1997). Il contribuente aveva impugnato contestando l'applicazione di un parametro errato e invocando istanza di condono (L. n. 289/2002, art.7). In sede di merito la C.T.R. aveva ritenuto errato il codice di attività applicato dall'Ufficio (ISTAT 51110 non applicabile, 51310 invece sì) e aveva accolto l'appello del contribuente affermando la congruità dei ricavi, ma senza indicare i calcoli o l'ammontare risultante dall'applicazione dello studio di settore al nuovo codice. L'Agenzia impugnava in Cassazione per omessa e insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4), in particolare per non aver pronunciato sulla congruità dei ricavi rispetto al codice ritenuto applicabile e per la mera apparente motivazione circa la congruità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati: la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul merito quantificando la pretesa tributaria rispetto al codice di attività ritenuto applicabile e aveva affermato la congruità senza fornire alcuna motivazione né indicare l'ammontare risultante dall'applicazione dello studio di settore. Per tali carenze la sentenza è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, con rinvio anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997
tabelle ed indicatori allegati per la determinazione dei ricavi
Fonte normativa degli studi di settore/parametri utilizzati dall'Amministrazione per accertare la congruità dei ricavi; la corretta identificazione del codice di attività rileva per l'applicazione del parametro appropriato
Invocata dal contribuente per il condono, ma già ritenuta inapplicabile in precedente decisione di Cassazione (sent. 8618/2011) e quindi non decisiva nel giudizio di merito qui esaminato
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
nullità per omessa o contraddittoria motivazione
Fondamento del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata per omessa pronuncia sul merito (quantificazione della pretesa rispetto al codice corretto) e per motivazione apparente o assente riguardo alla congruità
codici ISTAT 51110 e 51310
indicazione del codice di attività
La corretta identificazione del codice ISTAT è centrale: se il codice inizialmente considerato è errato il giudice deve verificare e motivare la congruità dei ricavi rispetto al codice effettivamente applicabile e quantificarne gli effetti
D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a
firma del provvedimento da parte del solo presidente per impedimento dell'estensore
Riferimento formale che giustifica la sottoscrizione del provvedimento da parte di un solo componente del collegio
Massime di principio
- Il giudice tributario che modifica il codice di attività ritenuto applicabile deve esaminare e pronunciarsi espressamente sulla congruità dei ricavi rispetto al codice effettivamente applicabile, indicando i calcoli e l'ammontare risultante dall'applicazione dello studio di settore.
- La mancanza di motivazione sulla congruità (assenza di indicazione dei dati numerici o del confronto tra ricavi dichiarati e parametri) configura vizio di motivazione grave idoneo alla cassazione ex art. 360 c.p.c. n.4.
- Nelle impugnazioni 'merito' il giudice ha cognizione non solo dell'atto ma dell'intero rapporto tributario: è quindi tenuto a sostituire l'accertamento amministrativo con una decisione motivata che quantifichi la pretesa entro i limiti delle domande delle parti.
- Se il contribuente invoca strumenti straordinari (es. condono) occorre verificare preliminarmente la loro applicabilità: questioni di inapplicabilità già decise possono rendere irrilevante la doglianza ma non sollevano il giudice dall'obbligo di motivare sul merito fiscale.
- Difetti formali o di motivazione che impediscono la ricostruzione del calcolo operato dal giudice d'appello comportano generalmente la cassazione con rinvio per nuovo giudizio.
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