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Sentenza

Sentenza del 22/07/2020 n. 15591 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia aveva notificato avviso di accertamento per il 1998 per ricavi dichiarati inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri/studi di settore (D.P.C.M. 29/1/1996 e 27/3/1997). Il contribuente aveva impugnato contestando l'applicazione di un parametro errato e invocando istanza di condono (L. n. 289/2002, art.7). In sede di merito la C.T.R. aveva ritenuto errato il codice di attività applicato dall'Ufficio (ISTAT 51110 non applicabile, 51310 invece sì) e aveva accolto l'appello del contribuente affermando la congruità dei ricavi, ma senza indicare i calcoli o l'ammontare risultante dall'applicazione dello studio di settore al nuovo codice. L'Agenzia impugnava in Cassazione per omessa e insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4), in particolare per non aver pronunciato sulla congruità dei ricavi rispetto al codice ritenuto applicabile e per la mera apparente motivazione circa la congruità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi fondati: la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sul merito quantificando la pretesa tributaria rispetto al codice di attività ritenuto applicabile e aveva affermato la congruità senza fornire alcuna motivazione né indicare l'ammontare risultante dall'applicazione dello studio di settore. Per tali carenze la sentenza è stata cassata e il giudizio è stato rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, con rinvio anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e D.P.C.M. 27 marzo 1997

    tabelle ed indicatori allegati per la determinazione dei ricavi

    Fonte normativa degli studi di settore/parametri utilizzati dall'Amministrazione per accertare la congruità dei ricavi; la corretta identificazione del codice di attività rileva per l'applicazione del parametro appropriato

  • L. n. 289 del 2002, art. 7

    Invocata dal contribuente per il condono, ma già ritenuta inapplicabile in precedente decisione di Cassazione (sent. 8618/2011) e quindi non decisiva nel giudizio di merito qui esaminato

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    nullità per omessa o contraddittoria motivazione

    Fondamento del ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse viziata per omessa pronuncia sul merito (quantificazione della pretesa rispetto al codice corretto) e per motivazione apparente o assente riguardo alla congruità

  • codici ISTAT 51110 e 51310

    indicazione del codice di attività

    La corretta identificazione del codice ISTAT è centrale: se il codice inizialmente considerato è errato il giudice deve verificare e motivare la congruità dei ricavi rispetto al codice effettivamente applicabile e quantificarne gli effetti

  • D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a

    firma del provvedimento da parte del solo presidente per impedimento dell'estensore

    Riferimento formale che giustifica la sottoscrizione del provvedimento da parte di un solo componente del collegio

Massime di principio

  • Il giudice tributario che modifica il codice di attività ritenuto applicabile deve esaminare e pronunciarsi espressamente sulla congruità dei ricavi rispetto al codice effettivamente applicabile, indicando i calcoli e l'ammontare risultante dall'applicazione dello studio di settore.
  • La mancanza di motivazione sulla congruità (assenza di indicazione dei dati numerici o del confronto tra ricavi dichiarati e parametri) configura vizio di motivazione grave idoneo alla cassazione ex art. 360 c.p.c. n.4.
  • Nelle impugnazioni 'merito' il giudice ha cognizione non solo dell'atto ma dell'intero rapporto tributario: è quindi tenuto a sostituire l'accertamento amministrativo con una decisione motivata che quantifichi la pretesa entro i limiti delle domande delle parti.
  • Se il contribuente invoca strumenti straordinari (es. condono) occorre verificare preliminarmente la loro applicabilità: questioni di inapplicabilità già decise possono rendere irrilevante la doglianza ma non sollevano il giudice dall'obbligo di motivare sul merito fiscale.
  • Difetti formali o di motivazione che impediscono la ricostruzione del calcolo operato dal giudice d'appello comportano generalmente la cassazione con rinvio per nuovo giudizio.

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