Cassazione Civile, Ordinanza n. 08971/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria contestava alla contribuente un maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2008, con riflessi ai fini IVA, IRAP e IRPEF. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli proposti da entrambe le parti avverso le decisioni di primo grado a loro sfavorevoli. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi, ma successivamente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie prevista dalla legge n. 197 del 2022, depositando la relativa documentazione. Anche l'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata, depositando domanda e prova del versamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione di entrambe le parti alla definizione agevolata delle controversie fiscali introdotta dalla legge n. 197 del 2022 e, richiamati i commi 186 e 198 dell'art. 1 di tale legge, ha dichiarato l'estinzione del processo con ordinanza in camera di consiglio. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate. La Corte ha altresì precisato che la declaratoria di estinzione esimeva dall'esame dei motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. n. 197 del 2022
Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.
La Corte lo richiama come base normativa della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti anche in Cassazione.
art. 1, comma 198, L. n. 197 del 2022
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
La Corte applica la norma nel senso che il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento determina la declaratoria di estinzione del giudizio con ordinanza.
art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
È richiamato solo per il criterio di determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in Cassazione, l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge speciale, accompagnata dal deposito della domanda e della prova del pagamento dovuto o della prima rata, comporta l'estinzione del processo.
- Quando la legge prevede espressamente l'estinzione del giudizio in presenza dei presupposti documentali della definizione agevolata, la Corte non deve esaminare i motivi di ricorso nel merito.
- La declaratoria di estinzione della lite fiscale determina la regolazione delle spese secondo la disciplina speciale prevista dalla legge di definizione agevolata.
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