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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16464/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per: A) resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) per non essersi fermato all'alt mentre era alla guida di un motociclo senza casco, dandosi alla fuga ad alta velocità e mettendo in pericolo inseguitori e passanti; B) guida senza patente perché mai conseguita, aggravata dalla recidiva nel biennio (art.116, commi 15 e 17 C.d.S.). Il ricorrente censura: 1) l'insussistenza, nella condotta di fuga, degli elementi di violenza o minaccia richiesti per il delitto di resistenza; 2) il difetto di prova della recidiva nel biennio per la guida senza patente, poiché manca la dimostrazione della definitività del precedente accertamento amministrativo; 3) il vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche nonostante la condizione di incensuratezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla responsabilità per il delitto di resistenza (A), ritenendolo una rivalutazione del merito non sindacabile in sede di legittimità, e ha respinto il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, confermando che la valutazione discrezionale del giudice di merito è insindacabile se adeguatamente motivata. Invece ha accolto il motivo relativo alla recidiva nel biennio per la guida senza patente (B): la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio di quella parte della sentenza perché nei termini del giudizio non è stata provata la definitività del precedente accertamento amministrativo che costituirebbe la recidiva. Ha inoltre disposto che l'accertamento di responsabilità relativo al capo A) sia dichiarato irrevocabile ai sensi dell'art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma che disciplina il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che la valutazione circa la sussistenza della violenza o minaccia nell'azione di fuga è questione probatoria di merito non sindacabile in Cassazione se la motivazione è congrua.

  • art. 116, commi 15 e 17, Codice della Strada

    Prevede la fattispecie di guida senza patente perché mai conseguita e la possibilità di aggravamento per recidiva nel biennio; la Corte ha sottolineato che la recidiva costituisce un elemento costitutivo rilevante e richiede la prova della definitività del precedente accertamento.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca gli elementi che possono giustificare le attenuanti generiche; la sentenza di merito ha valutato l'assenza di elementi positivi tali da giustificare il riconoscimento delle attenuanti, valutazione discrezionale e insindacabile in Cassazione se correttamente motivata.

  • art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    Riferimento alla disciplina di depenalizzazione: la Corte osserva che la specifica ipotesi di guida senza patente non è stata depenalizzata da tale norma e resta una fattispecie autonoma rispetto alla quale la recidiva incide sulla configurazione penale.

  • art. 624, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità con riferimento al capo A); la Corte ha usato questa disposizione per dare efficacia definitiva alla parte della sentenza non annullata.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina in sede di legittimità la valutazione probatoria di merito se la motivazione dei giudici di merito è congrua e logica; le critiche che si limitano a riproporre una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Quando la recidiva costituisce elemento costitutivo o aggravante di una fattispecie, l'accusa deve dimostrarne la sussistenza mediante la prova della definitività del precedente accertamento; l'assenza di tale prova comporta l'annullamento della condanna relativa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o omissiva; la sola condizione di incensuratezza non determina automaticamente il riconoscimento delle attenuanti se mancano altri elementi positivi.
  • L'onere della prova della definitività di un precedente amministrativo gravante ai fini penali grava sull'accusa; non è ammissibile ribaltare tale onere sulla difesa richiedendo che provi la non definitività.
  • In caso di annullamento parziale della sentenza, la Corte può disporre il rinvio per nuovo esame della sola parte interessata, mentre le conclusioni non impugnate o ritenute irrevocabili possono essere dichiarate definitive ai sensi delle norme processuali applicabili.

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