Cassazione Penale, Sentenza n. 31767/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha rigettato l'istanza ai sensi dell'art. 309 c.p.p. avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. per i reati di estorsione (art. 629 c.p.), in concorso e con l'aggravante del "metodo mafioso" e dell'agevolazione alla consorteria (art. 416-bis.1 c.p.). I motivi di ricorso contestavano: l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da Coccellato (ascoltato a s.i.t. e non come indagato), l'erronea qualificazione della condotta come estorsiva anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), l'insussistenza dell'aggravante mafiosa (mancata consapevolezza dell'appartenenza di Putano a Cosa Nostra e assenza di vantaggi per Bonura), e l'irragionevolezza della custodia cautelare (età avanzata, risalenti precedenti, possibile applicazione di misure alternative quali arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato tutte le censure. Ha ritenuto che: la motivazione del tribunale del riesame sia logica e sufficiente; il sindacato in sede di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito e non è ammessa una riconsiderazione globale delle prove; il Tribunale del riesame ha correttamente valutato l'utilizzabilità delle dichiarazioni di Coccellato e non era onere della Cassazione ricercare elementi fattuali non dedotti dalla difesa; la distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione è stata adeguatamente motivata in relazione alla natura del credito e all'apporto dei terzi, e il comportamento di Bonura rientrava nel perimetro dell'estorsione con apporto di soggetti legati alla mafia; l'aggravante del metodo/agevolazione mafiosa è stata correttamente ricostruita alla luce degli elementi investigativi; le esigenze cautelari risultavano attuali e adeguate anche alla luce della presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p.; pertanto il provvedimento cautelare è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito (art. 94 disp. att. c.p.p.).
Norme richiamate
Norma invocata come titolo dell'istanza riesame impugnata; la Corte non ha ritenuto fondata la richiesta di riesame rispetto alla custodia in carcere
commi 1 e 2 in relazione al comma 3 n.1 e n.3 dell'art. 628
Contestato il reato di estorsione; la Corte ha confermato che dagli elementi emergeva idoneità a sostenere la sussistenza dell'estorsione (distinta dall'esercizio arbitrario delle proprie ragioni)
Applicata l'aggravante "metodo mafioso" e/o agevolazione mafiosa; la Corte ha ritenuto correttamente provata l'attivazione di soggetti di carisma mafioso e l'uso del metodo intimidatorio
art. 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al concetto di "gravi indizi di colpevolezza" e alle esigenze cautelari; la Corte ha ribadito i criteri per valutare la gravità degli indizi e l'attualità del pericolo, con richiamo alla presunzione rafforzata dell'art.275 comma 3 per reati aggravati
Norme sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati ai sensi di tali lett.
Richiamato nel contesto dell'interruzione dell'esame delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ricordato che le dichiarazioni "indizianti" ai sensi dell'art.63 sono quelle che rivelano responsabilità per fatti pregressi e non ogni inaffidabilità del dichiarante
Norma evocata dalla difesa per qualificare i fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha spiegato il discrimine tra tale reato e l'estorsione, richiedendo una pretesa giuridicamente tutelabile
Riferimento alla discrezionalità del giudice nell'imporre divieti comunicativi con terzi anche in regime di arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto legittima la scelta di non sostituire la custodia con l'uso del braccialetto elettronico
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei reati gravi e aggravati; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione e non neutralizzata dalle censure difensive
Norma che disciplina le conseguenze della declaratoria di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali
art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
Ordine alla cancelleria di eseguire gli adempimenti di comunicazione e registrazione previsti dopo la pronuncia
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso misure cautelari la verifica è limitata alla legittimità e alla logica della motivazione: non è consentita una rivalutazione globale del materiale probatorio o la formulazione di una diversa ricostruzione dei fatti.
- Le dichiarazioni rese da una persona offesa/testimone possono essere valutate dal giudice di merito nella loro utilizzabilità anche al di là della formale iscrizione come indagato; la Cassazione non sostituisce il giudizio motivato del merito se la difesa non porta specifici elementi nuovi.
- Per distinguere tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.) è centrale la legittimità della pretesa: se la pretesa è priva di qualsivoglia base giuridica o il "terzo" persegue vantaggi personali tramite la costrizione, è configurabile l'estorsione.
- L'aggravante "metodo mafioso" o l'agevolazione alla consorteria può emergere anche quando soggetti mafiosi vengano attivati per la riscossione del credito o per esercitare pressioni intimidatorie: non è richiesto che l'indagato sia associato, ma che sia ricorrente l'uso del metodo o il vantaggio alla mafia.
- Nel bilanciamento delle esigenze cautelari, fattori come età avanzata o lontananza temporale dei precedenti possono non essere sufficienti a escludere la custodia in carcere, specialmente per reati aggravati da connotazioni mafiose e quando sussista la presunzione rafforzata dell'art.275 comma 3 c.p.p.
- L'adozione del braccialetto elettronico non garantisce di per sé l'adeguatezza della misura se non impedisce violazioni di altre prescrizioni (es. divieto di comunicare con soggetti terzi) che il giudice ritenga essenziali per l'efficacia della misura.
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