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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15660/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Padovani: deduceva violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe rilevato la prescrizione del reato di ricettazione (originariamente contestato come concorso in riciclaggio) intervenuta prima della decisione, e contestava inoltre l'assenza del dolo di ricettazione (mancata consapevolezza della provenienza illecita del veicolo). Catalano: deduceva nullità per violazione del principio di corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, perché in primo grado era imputato per concorso in riciclaggio e la Corte d'appello avrebbe riqualificato il fatto come semplice ricettazione, configurando un fatto nuovo rispetto all'atto di accusa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Padovani: il motivo relativo alla prescrizione non poteva essere sollevato in Cassazione perché la questione relativa alla recidiva qualificata era già stata applicata in primo grado e non era stata impugnata in appello (violazione dell'obbligo di continuità della devoluzione in base all'art. 606, comma 3 c.p.p.); il motivo sulla mancanza del dolo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza del dolo in base agli elementi di fatto (modalità di custodia, trasporto e tentativo di alienazione clandestina). Per Catalano: il motivo è manifestamente infondato perché la riqualificazione operata dalla Corte territoriale rientra nella normale attività di qualificazione del fatto (art. 521 c.p.p., comma 1) e non ha comportato una trasformazione radicale della fattispecie né un pregiudizio per la difesa; inoltre la recidiva qualificata riconosciuta in primo grado incideva sulla decorrenza della prescrizione e non è stata censurata. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b, e, c; comma 3

    art. 606 rilevante per i motivi di ricorso in Cassazione: comma 1 indica i vizi denunciabili; comma 3 impone la regola della continuità della devoluzione (non si possono sollevare questioni non impugnate in appello). La Corte ha ritenuto inammissibile la censura sulla recidiva/prescrizione perché non dedotta in appello.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    comma 1 e comma 2 rilevati nel confronto

    comma 1 autorizza la riqualificazione del fatto quando non vi sia mutamento radicale dell'oggetto dell'imputazione; la Corte ha ritenuto che la ricettazione sia contenuta nella precedente contestazione e non abbia comportato violazione della corrispondenza dell'imputazione. Il comma 2 (nullità) non è applicabile nel caso concreto.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    richiamato rispetto alle nullità processuali soggette a sanzione; la Corte ha escluso la nullità invocata dalla difesa di Catalano.

  • art. 99 cod. pen.

    richiamato in rapporto alla determinazione della pena e all'applicazione delle attenuanti generiche; la Corte d'appello ha ricalcolato la pena tenendo conto delle attenuanti già riconosciute.

  • art. 157 cod. pen.

    disciplina l'aumento dei termini di prescrizione in presenza di recidiva; la Corte ha considerato la recidiva qualificata riconosciuta in primo grado ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    riguarda gli effetti degli atti interruttivi sulla prescrizione; la Corte ha computato gli atti interruttivi e le sospensioni nel calcolo della prescrizione del reato.

  • art. 648 cod. pen.

    norma che disciplina il reato di ricettazione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come ricettazione e ha calcolato la prescrizione in base al limite edittale del reato aggravato dalla recidiva.

  • art. 609 cod. proc. pen.

    consentirebbe poteri officiosi del giudice, ma la Corte ha escluso la possibilità di utilizzarli nel caso in cui non si tratti dell'applicazione di una pena illegale.

Massime di principio

  • In Cassazione non si possono sollevare questioni di diritto o di fatto che non siano state previamente dedotte nel grado di appello: occorre rispettare la continuità della devoluzione (art. 606 c.p.p., comma 3).
  • La riqualificazione del fatto da parte del giudice (art. 521 c.p.p., comma 1) è lecita se non comporta una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione e se la difesa non subisce un concreto pregiudizio: la semplice storicizzazione o diversa qualificazione giuridica di condotte già note non determina nullità.
  • Il calcolo della prescrizione deve tenere conto di eventuali circostanze aggravanti quali la recidiva qualificata e degli atti interruttivi o sospensivi intervenuti; questioni relative alla prescrizione possono essere inammissibili se non adeguatamente dedotte nei gradi precedenti.
  • La prova del dolo nel reato di ricettazione si valuta in concreto sulla base degli elementi fattuali (modalità di custodia, trasporto, tentativi di alienazione clandestina, alterazione dei tratti identificativi): la mera asserzione di acquisto in buona fede raramente è sufficiente se emergono elementi che rendono incompatibile tale convinzione.
  • Ricorrere in Cassazione con motivi manifestamente inammissibili o infondati può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende); è quindi necessario valutare l'ammissibilità e solidità delle censure prima di proporre ricorso.

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