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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33384/2026 del 11/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha impugnato personalmente per cassazione la sentenza della Corte di appello di Napoli del 27 aprile 2026, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 18 maggio 2022, con cui era stata affermata la sua responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p., accertati il 23 luglio 2018. L'unico motivo dedotto consisteva nella violazione dell'art. 129 c.p.p., per avere la Corte di appello omesso di valutare la sussistenza di cause di non punibilità. La Corte di cassazione ha rilevato preliminarmente che il ricorso per cassazione, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; tale requisito vale per qualsiasi tipo di provvedimento, compreso il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Poiché il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputata, la Corte non ha esaminato nel merito la doglianza relativa all'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. L'inammissibilità è stata pronunciata con procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. L'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La norma individua uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità penale dell'imputata; la sentenza non esamina nel merito la configurabilità del reato.

  • art. 648 c.p.

    La norma individua uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità penale dell'imputata; la sentenza non esamina nel merito la configurabilità del reato.

  • art. 129 c.p.p.

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione all'omessa valutazione di cause di non punibilità, ma la relativa doglianza non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 613 c.p.p.

    Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; il requisito si applica a qualsiasi tipo di provvedimento, incluso il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale è stato ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario previsto da questa disposizione.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p.; la modifica era in vigore dal 3 agosto 2017 e imponeva la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore cassazionista.

Massime di principio

  • A seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • Il requisito della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale si applica a qualsiasi tipo di provvedimento impugnato, incluso il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
  • La mancanza della prescritta sottoscrizione difensiva costituisce una causa preliminare e assorbente di inammissibilità, che impedisce l'esame nel merito dei motivi proposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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