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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02499/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e accettata dalla parte controricorrente costituita; per effetto di ciò ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese del giudizio. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, non sussistendo i presupposti per darne atto a seguito dell’estinzione del processo.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (parte vittoriosa)

La controversia

La controversia trae origine da una querela di falso proposta in relazione a una sottoscrizione apposta in calce a un documento privato datato 7 dicembre 1996, richiamato in un diverso giudizio civile. Il querelante chiedeva l’accertamento della falsità della firma, la cancellazione della sottoscrizione dall’originale del documento e l’esclusione del documento dalle fonti probatorie del giudizio in cui era stato prodotto. Il convenuto principale contestava, tra l’altro, la nullità dell’atto introduttivo per difetto dei requisiti dell’art. 221 c.p.c. e deduceva che il documento impugnato non era stato allegato né depositato. Il Tribunale, all’esito di c.t.u. grafologica, accoglieva la querela di falso e dichiarava la falsità del documento; la Corte d’appello confermava la decisione valorizzando le risultanze della consulenza tecnica e anche il disconoscimento della firma operato dalla parte che aveva prodotto il documento. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma il ricorrente, prima della decisione, depositava rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita.

Norme richiamate

  • art. 221 c.p.c.

    richiamato dalla parte resistente per eccepire la nullità dell’atto di citazione per difetto dei requisiti della querela di falso

  • art. 380bis c.p.c.

    menzionato in relazione alla proposta del consigliere delegato di manifesta infondatezza del ricorso

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione, qui depositata dal ricorrente e sottoscritta con accettazione della controparte

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia accettata, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché l’estinzione del giudizio non integra i presupposti per tale statuizione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta dal ricorrente e accettata dalla parte costituita comporta l’estinzione del processo di legittimità.
  • L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata determina normalmente la compensazione delle spese se così richiesto dalle parti o se la Corte ne dà atto nei limiti della vicenda processuale.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non deve essere disposta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, mancando il presupposto della definizione sfavorevole del ricorso.
  • Le questioni di merito già affrontate nei gradi precedenti restano assorbite dall’estinzione del giudizio di legittimità, senza decisione sui motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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