Cassazione Civile, Ordinanza n. 02499/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e accettata dalla parte controricorrente costituita; per effetto di ciò ha dichiarato l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c. e ha compensato integralmente le spese del giudizio. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, non sussistendo i presupposti per darne atto a seguito dell’estinzione del processo.
Esito
Favorevole al resistente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia trae origine da una querela di falso proposta in relazione a una sottoscrizione apposta in calce a un documento privato datato 7 dicembre 1996, richiamato in un diverso giudizio civile. Il querelante chiedeva l’accertamento della falsità della firma, la cancellazione della sottoscrizione dall’originale del documento e l’esclusione del documento dalle fonti probatorie del giudizio in cui era stato prodotto. Il convenuto principale contestava, tra l’altro, la nullità dell’atto introduttivo per difetto dei requisiti dell’art. 221 c.p.c. e deduceva che il documento impugnato non era stato allegato né depositato. Il Tribunale, all’esito di c.t.u. grafologica, accoglieva la querela di falso e dichiarava la falsità del documento; la Corte d’appello confermava la decisione valorizzando le risultanze della consulenza tecnica e anche il disconoscimento della firma operato dalla parte che aveva prodotto il documento. Avverso tale sentenza veniva proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma il ricorrente, prima della decisione, depositava rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita.
Norme richiamate
richiamato dalla parte resistente per eccepire la nullità dell’atto di citazione per difetto dei requisiti della querela di falso
menzionato in relazione alla proposta del consigliere delegato di manifesta infondatezza del ricorso
consente la rinuncia al ricorso per cassazione, qui depositata dal ricorrente e sottoscritta con accettazione della controparte
in presenza di rinuncia accettata, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché l’estinzione del giudizio non integra i presupposti per tale statuizione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso validamente proposta dal ricorrente e accettata dalla parte costituita comporta l’estinzione del processo di legittimità.
- L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata determina normalmente la compensazione delle spese se così richiesto dalle parti o se la Corte ne dà atto nei limiti della vicenda processuale.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, non deve essere disposta la statuizione sul raddoppio del contributo unificato, mancando il presupposto della definizione sfavorevole del ricorso.
- Le questioni di merito già affrontate nei gradi precedenti restano assorbite dall’estinzione del giudizio di legittimità, senza decisione sui motivi di ricorso.
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