Cassazione Penale, Sentenza n. 1393/2022 del 14/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del Riesame del 17/03/2021 che aveva confermato, fatta eccezione per il capo relativo alla tentata estorsione ai danni di Francesco Astorino (capo 7) annullato, la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per estorsione ai danni di Massimo Baffa (capo 6). Il ricorso contestava la gravità indiziaria: si invocava la scarsa attendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni del collaboratore Carmine Venturino e di altri collaboratori; si contestava la valenza probatoria delle intercettazioni ambientali (in particolare una conversazione nella vettura del ricorrente e la riunione in Sila del 20/10/2018) e si sosteneva che le somme ricevute da Baffa fossero riconducibili a rapporti amicali o a compensi leciti per lavori, non ad estorsione diretta alla consorteria (con riferimento a Curcio). Il ricorrente chiedeva la revoca della custodia cautelare per difetto di gravità indiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo disorganico e sostanzialmente un tentativo di rivalutazione di merito, non confrontandosi con la motivazione del Tribunale del Riesame che aveva fondato la gravità indiziaria su molteplici elementi (dichiarazioni del collaboratore Venturino che indicavano Garofalo come referente della locale, la partecipazione al summit del 20/10/2018, intercettazioni, rapporti con pregiudicati come Nicastri, segnalazioni di residenti, incontri con Curcio/Cosco/Grano, ecc.). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo relativo all'estorsione a Baffa, avendo il Tribunale del Riesame correttamente raccordato le dazioni di denaro con il ruolo dell'indagato nella locale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. come modificato), e non è stata disposta la remissione in libertà. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla partecipazione del ricorrente alla locale di Petilia Policastro sulla base di dichiarazioni collaboratori, intercettazioni e altri riscontri fattuali
Norma richiamata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a carico della parte ricorrente per l'inammissibilità del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale cui la cancelleria deve attenersi quando dal provvedimento di cassazione non deriva la rimessione in libertà del detenuto
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Richiamata come norma di modifica applicata al caso per la determinazione e la misura della sanzione pecuniaria inflitta alla parte ricorrente
Giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri)
Principio che l'interpretazione del linguaggio criptico nelle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità se logica rispetto alle massime di esperienza; utilizzato per escludere il riesame in Cassazione delle reinterpretazioni proposte dal ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione appartiene al sindacato di legittimità: non è luogo per una rivalutazione di merito; i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione probatoria senza evidenziare vizi logici o norme violate sono spesso dichiarati inammissibili.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono, in gran parte, materia di fatto: la loro valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizio logico-manifestamente illogico.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, anche se non perfettamente coerenti tra loro, possono essere valorizzate nel loro insieme se corroborate da altri elementi di riscontro (incontri, telefonate, comportamenti dei terzi, ecc.).
- La convivenza di pagamenti leciti e di condotte illecite (es. compensi fatturati e parallelamente dazioni per finalità estorsive) non esclude automaticamente la rilevanza penale: occorre dimostrare l'assenza di collegamento probatorio con la consorteria.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare per associazione mafiosa è necessario mostrare specifici vizi nella ricostruzione logica dei fatti o nell'apprezzamento probatorio (es. mancanza di elementi di riscontro, contraddizioni insanabili, violazioni di legge), non solo sostenere alternative interpretazioni.
- La presenza di elementi quali riunioni in luoghi isolati, accortezze comunicative, riferimenti pubblici alla figura dell'individuo da parte di terzi e rapporti con soggetti pluri-pregiudicati può rafforzare la valutazione di natura mafiosa dell'attività contestata.
- Quando si impugna in Cassazione è utile segnalare puntualmente violazioni di legge, illogicità specifche e lacune motivazionali nel provvedimento impugnato, evitando argomentazioni meramente narrative o generiche.
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