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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21431/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una scrittura privata del 19 aprile 2017 con cui la ricorrente, qualificandosi come "futura suocera", si impegnava verso la società venditrice a pagare il prezzo residuo di un abito da sposa già ordinato dalla futura nuora, con pagamento rateale. La ricorrente versava una prima rata di euro 2.800,00 e, poi, dopo l'interruzione dei rapporti tra gli sposi e l'annullamento del matrimonio, chiedeva la restituzione delle somme sostenendo che il venir meno del presupposto del rapporto rendesse inefficace l'impegno assunto. Il Giudice di pace accoglieva la domanda; il Tribunale, in appello della società, riformava la decisione qualificando la scrittura come promessa di pagamento, escludendo che la ricorrente fosse parte del contratto di vendita o che potesse opporre eccezioni relative a quel contratto, e negando la configurabilità di presupposizione o condizione inespressa. In cassazione la ricorrente denunciava violazione degli artt. 1272, 1987, 1988, 1374, 1256 e ss. e 1337 c.c., sostenendo che la scrittura integrasse espromissione e non mera promessa di pagamento, con conseguente opponibilità delle eccezioni spettanti al debitore originario, e che il mancato matrimonio rendesse inesigibile la prestazione o comunque giustificasse la restituzione per presupposizione e buona fede.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità del motivo ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., ritenendo che la censura non individuasse in modo puntuale le norme asseritamente violate, non raffrontasse il loro contenuto precettivo con le rationes decidendi della sentenza impugnata e, in sostanza, sollecitasse una revisione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito. La Corte ha anche osservato, in via ulteriormente confermativa, che pure volendo qualificare l'accordo come espromissione, l'eccezione fondata sull'annullamento del matrimonio sarebbe stata comunque non opponibile perché relativa a un fatto successivo all'asserita espromissione. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa dell'intimata; la ricorrente è stata inoltre condannata ex art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento di euro 5.000,00 in favore della Cassa delle ammende, con dichiarazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione o falsa applicazione di legge richiede che il ricorrente indichi le norme violate e confronti il loro contenuto con la decisione impugnata; non basta una generica critica alla ricostruzione del fatto.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    i motivi del ricorso per cassazione devono essere specifici; la genericità comporta inammissibilità.

  • art. 1272 c.c.

    la Corte richiama la disciplina dell'espromissione, precisando che l'espromittente non diventa parte del contratto originario e può opporre solo le eccezioni spettanti all'espromesso, con i limiti previsti dalla norma.

  • art. 1987 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisivo nel merito.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisivo nel merito.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della presupposizione, ma non ritenuto decisivo per superare l'inammissibilità del motivo.

  • art. 1256 c.c. e ss.

    richiamati dalla ricorrente per sostenere l'impossibilità/inesigibilità sopravvenuta, senza accoglimento della censura.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla buona fede, senza incidenza sulla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 1945 c.c.

    usato per richiamare, in comparazione con l'espromissione, la diversa disciplina delle eccezioni opponibili dal fideiussore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione conforme alla proposta.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    in presenza di decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte applica la condanna pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione denunciato come violazione di legge, il motivo è inammissibile se non indica con precisione la norma asseritamente violata, il suo contenuto precettivo e il punto della sentenza che si assume in contrasto con essa.
  • La critica che miri a rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito non integra, di regola, un vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ma attiene al giudizio di fatto ed è sottratta al sindacato di legittimità.
  • L'espromittente, ove effettivamente configurabile l'espromissione, non acquista per ciò solo la qualità di parte del contratto originario da cui deriva il debito e può opporre al creditore solo le eccezioni spettanti all'espromesso, nei limiti dell'art. 1272 c.c.
  • Le eccezioni opponibili dall'espromittente devono riguardare vicende anteriori o inerenti al rapporto originario, restando escluse quelle fondate su fatti successivi all'assunzione dell'obbligazione.
  • La diversa disciplina delle eccezioni nella fideiussione e nell'espromissione conferma che i due istituti non sono sovrapponibili: nella fideiussione opera l'accessorietà propria della garanzia personale, mentre nell'espromissione l'assunzione del debito non trasforma automaticamente l'espromittente in parte del rapporto originario.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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