Cassazione Penale, Ordinanza n. 10199/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento, da parte del giudice di rinvio, dell'attenuante del risarcimento del danno prevista dall'art. 62 n. 6 c.p. La doglianza mirava sostanzialmente a ottenere un nuovo esame del materiale probatorio, sostenendo che il risarcimento fosse stato effettuato e dovesse essere valorizzato ai fini del beneficio attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto che la Corte d'appello avesse escluso l'attenuante con motivazione non manifestamente illogica, osservando che non era stato dimostrato il carattere effettivo e integrale del risarcimento e che le generiche dichiarazioni della persona offesa non bastavano a integrare i presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 62 n. 6 c.p. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'attenuante del risarcimento del danno richiede la prova del carattere effettivo e integrale del ristoro; non è sufficiente una mera dichiarazione generica della persona offesa.
Richiamato in relazione alla dedotta violazione di legge penale.
Non espressamente citato nel testo, ma il dispositivo applica la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende tipica della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo esame del fatto o delle prove, poiché la Corte di cassazione non può rivalutare il compendio probatorio.
- Il riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno presuppone la dimostrazione del risarcimento effettivo e integrale; la prova deve risultare concreta e non affidata a formule generiche.
- La motivazione del giudice di merito sul diniego dell'attenuante è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o giuridicamente errata; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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