Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13088/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/10/2023 del Tribunale del riesame di Rieti che aveva confermato il decreto del GIP del 31/07/2023 di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di tre immobili intestati alla New Real Estate s.r.l. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 322-ter c.p. e 12-bis d.lgs. n. 74/2000 e motivazione apparente sulla qualificazione della società come "schermo fittizio". Successivamente al deposito del motivato ricorso, la parte ha presentato rinuncia all'impugnazione senza indicare ragioni.

La decisione

La Corte ha rilevato la rinuncia all'impugnazione e ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. Ha altresì condannato il ricorrente, nella sua qualità di legale rappresentante della società, al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in via equitativa, ritenendo che non sussistano elementi per ritenere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 322-ter cod. pen.

    Norma invocata dal ricorrente a sostegno della censura (probabile riferimento a responsabilità in materia fiscale/illecito societario), ma non esaminata nel merito per la rinuncia all'impugnazione

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma invocata dal ricorrente in relazione a reati tributari e misure patrimoniali; anch'essa non valutata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

    Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in seguito alla rinuncia all'impugnazione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e la determinazione equitativa della somma dovuta alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità; applicata per imporre il pagamento di euro 500,00

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso per cassazione: il giudice dichiara l'inammissibilità senza esaminare il merito delle censure.
  • Quando si rinuncia all'appello o al ricorso senza motivarne le ragioni, il giudice può comunque condannare il rinunciante alle spese processuali e a una somma equitativa a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Le censure relative alla qualificazione della società come "schermo fittizio" o alla violazione di norme tributarie (es. art. 12-bis d.lgs. 74/2000) restano prive di valutazione se la procedura è estinta per rinuncia; pertanto è importante decidere se proseguire l'impugnazione prima di rinunciare.
  • In casi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, è strategico valutare tempestivamente la gravità delle censure ed evitare rinunce prive di giustificazione che impediscono il vaglio di merito da parte della Corte di cassazione.
  • La Corte può determinare in via equitativa l'entità della sanzione (es. euro 500) quando non emergono elementi di colpa grave ma si rende necessaria una forma di contribuzione per il procedimento estinto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.