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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45684/2023 del 13/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che aveva annullato la misura degli arresti domiciliari disposta dal GIP di Pistoia nei confronti di Bianchi per il reato di appropriazione indebita. Il ricorrente lamentava che il Tribunale aveva erroneamente qualificato i pagamenti ricevuti come meri anticipi sul prezzo futuro, mentre parte delle somme erano vincolate alla specifica destinazione dell'acquisto degli infissi; inoltre si evidenziava la reiterazione delle condotte che configurerebbe uno schema fraudolento e non inadempimenti episodici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale competente. La Corte ha rilevato che il riesame non aveva valutato correttamente la funzione vincolata di parte delle somme ricevute, sicché era ipotizzabile il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e che la pluralità di episodi poteva far emergere uno schema idoneo a integrare anche il reato di truffa. Di conseguenza il provvedimento è stato cassato e il giudice di merito è stato richiamato a riesaminare la qualificazione giuridica e le misure cautelari alla luce di tali elementi.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    La Corte interpreta che, quando una somma è ricevuta con un vincolo di destinazione concordato (es. acquisto di materiali), la violazione di tale vincolo può integrare il reato di appropriazione indebita; il giudice di merito deve valutare le circostanze concrete per riconoscere il vincolo e l'eventuale appropriazione

  • art. 640 cod. pen.

    Pur non essendo stata pronunciata una condanna, la Corte richiama la possibilità che la ripetizione e la sistematicità delle condotte possa far rientrare i fatti nella fattispecie della truffa quando vi sia inganno e conseguente lucro a danno di più persone

  • art. 30 c.p.p.

    Richiamato in ordine alla competenza per il rinvio; la Corte dispone il rinvio per nuovo esame al Tribunale territorialmente competente ai sensi della norma procedurale

Massime di principio

  • Se una somma è ricevuta con un vincolo di destinazione esplicito o implicito (es. acquisto di beni a nome del cliente), la mancata destinazione può integrare appropriazione indebita e non va automaticamente qualificata come semplice anticipo sul prezzo
  • La presenza di più episodi analoghi e reiterati aumenta la probabilità che si configuri uno schema fraudolento e può far emergere elementi tipici della truffa oltre che dell'appropriazione indebita
  • Il giudice di merito deve valutare caso per caso la natura del pagamento (anticipo vs somma vincolata), le modalità di gestione delle somme e le prove relative all'intenzione o allo schema criminale
  • Un'errata ricostruzione in punto di qualificazione giuridica da parte del riesame può essere cassata e demandata a nuovo esame, con conseguente revisione delle misure cautelari in base alla qualificazione riformulata
  • In fase di indagine è importante documentare ordini d'acquisto, fatture e destinazione delle somme per provare il vincolo di scopo e la destinazione diversa dei fondi ricevuti

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